Via libera all’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori rimpatriati anche a coloro che non risultano iscritti all’AIRE, purché siano in grado di provare la residenza estera per i due periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate dalle singole Convenzioni internazionali. A fornire tale chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 207/2019.
Nel caso di specie, l’istante, ricercatore rientrato in Italia dopo cinque anni passati all’estero, riteneva la sua esclusione dal regime fiscale discriminatoria perché basata esclusivamente sulla sua mancata iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Iscrizione mai eseguita dal contribuente per motivi personali e professionali, nonostante dal punto di vista pratico lavorasse all’estero presso atenei universitari con carattere di continuità e non occasionalmente.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 207/2019, ha in via preliminare ricordato che “il DL n. 78/2010 prevede la detassazione quasi integrale degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato” e successivamente si è soffermata sul concetto di residenza fiscale e della correlata iscrizione all’AIRE riprendendo il DL n. 34/2019 (decreto crescita) che consente ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di accedere ai benefici fiscali purché dimostrino il periodo di residenza all’estero sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Ciò premesso, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, l’istante non iscritto all’AIRE possa ugualmente beneficiare del regime fiscale di favore previsto dal DL n. 78/2010 a decorrere dall’anno di imposta 2019, nel presupposto che possa dimostrare la residenza all’estero per i due anni di imposta precedenti ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e il paese nel quale l’istante afferma di aver svolto la sua attività di ricerca/docenza, fermo restando la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla norma.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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