Prestazioni formative rese da cooperative esenti da IVA

Le prestazioni formative rese da una cooperativa sociale agli allievi vengono considerate operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 237 del 15 luglio 2019 in seguito alla domanda di un contribuente circa il corretto trattamento IVA dei servizi di formazione professionale forniti gratuitamente.

In particolare, un centro di formazione professionale costituito sotto la forma giuridica di cooperativa sociale intende avviare nuove professionalità al mondo del lavoro e accrescere le competenze di chi già lavora erogando servizi didattico-formativi a minori e adulti con l’obiettivo di una maggiore qualificazione e riqualificazione, con la possibilità di inserimento professionale nel mondo del lavoro.

Tali attività formative sono realizzate in funzione del diritto e dovere all’istruzione e formazione professionale, previsto dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, dal D.Lgs. n. 226/225 e dalla Legge Regionale n. 27 del 2017 che prevede che la partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita e, solo per particolari tipologie di interventi, può essere richiesto agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse attività formative.

Nella domanda di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, l’istante fa presente che in un precedente interpello riguardante il trattamento ai fini IVA dei contributi erogati dalla Regione per l’espletamento dell’attività di formazione professionale, l’Agenzia aveva chiarito che tali contributi sono esclusi dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. a del DPR 633/72.

Tutto ciò premesso, la domanda è se le prestazioni di servizi erogate gratuitamente dalla cooperativa nell’ambito dell’attività erogata su incarico della Regione a favore degli allievi minori siano escluse da IVA.

Ed ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate. Prima di stabilire se ad una determinata operazione si applichi, ai fini IVA, un regime di imponibilità o esenzione, e nel primo caso le relative aliquote applicabili, è necessario verificare se l’operazione possa qualificarsi come una cessione di beni o una prestazione di servizi, al ricorrere di tutti i relativi presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale.

Come noto, sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato da un soggetto passivo che agisce nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.

Con riferimento alle prestazioni di servizi, il presupposto oggettivo ricorre in presenza del requisito dell’onerosità, ovvero quando tali prestazioni siano eseguite, nel territorio dello Stato, dietro pagamento di un corrispettivo (D.P.R. 633/72).

L’articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che un’operazione si qualifica come cessione di beni o prestazione di servizi se è resa a titolo oneroso nell’ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

La possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo e tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore ed il destinatario intercorra un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni (Corte di Giustizia).

Nel caso in esame, il nesso diretto tra prestazione e corrispettivo viene proprio a mancare, in quanto, le prestazioni didattico-formative rese ai minori vengono fornite gratuitamente da una cooperativa sociale su incarico della Regione che le sostiene finanziariamente anche a valere sul Fondo Sociale Europeo.

Tra cooperativa e allievi non si instaura pertanto alcun rapporto contrattuale. La cooperativa riceve incarico di erogare l’attività di formazione da parte della Regione che intrattiene il rapporto con gli allievi, dal momento che l’iscrizione ai corsi avviene previa loro richiesta alla regione stessa. Ne consegue che le prestazioni formative rese dalla cooperativa agli allievi sono esenti IVA.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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