Il Decreto crescita (DL n. 34/2019) ha introdotto una serie di misure fiscali per la crescita economica. Due tra le più rilevanti sono costituite sicuramente dalla cosiddetta mini IRES e dalla nuova deducibilità IMU sugli immobili strumentali.
L’art. 2 del decreto menzionato in apertura sostituisce integralmente il regime premiale introdotto dalla legge di bilancio 2019 (mini IRES), con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito d’impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Infatti, mentre nella versione della mini IRES prevista dalla legge di bilancio 2019 il reddito da assoggettare ad aliquota ridotta dipendeva dalle modalità di reinvestimento degli utili (in beni strumentali nuovi e incremento del costo del personale dipendente), con la nuova formulazione viene rimosso il parametro relativo al reimpiego degli utili e la riduzione del carico fiscale è collegata esclusivamente alla circostanza che gli utili non siano distribuiti e vengano accantonati a riserva diversa da quelle di utili non disponibili. L’agevolazione spetta nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, il quale è dato “dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio”.
L’aliquota agevolata si applicherà nelle seguenti misure:
- 22,5% per l’anno d’imposta 2019;
- 21,5% per il 2020;
- 21% per il 2021;
- 20,5% per il 2022;
- 20% a decorrere dal 2023, a regime.
Ad esempio, per una società di capitali che ha accantonato l’utile 2018 a riserva disponibile per euro 200.000 e che per il periodo d’imposta 2019 dichiarerà un reddito imponibile di euro 250.000 (modello redditi 2020), l’IRES sarà calcolata come segue:
- 200.000 x 22,5% (45.000 euro);
- 50.000 x 24% (12.000 euro).
Importante novità anche ai fini IMU. A partire dal 2023 l’imposta sugli immobili strumentali sarà integralmente deducibile dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo. Tuttavia alla deducibilità integrale si arriverà per gradi secondo il seguente piano:
- 50% per il 2019;
- 60% per il 2020;
- 60% per il 2021;
- 70% per il 2022;
- 100% dal 2023 in poi.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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