In una fattura elettronica emessa nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA occorre indicare anche il codice fiscale o è sufficiente indicare solamente la partita IVA? A rispondere è l’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate il 19 luglio scorso.
Sin dall’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica, i dubbi in materia di corretta compilazione, numerazione e invio allo SdI, si sono continuamente ripetuti, tanto da portare l’Agenzia delle Entrate a pubblicare un nuovo documento contenente le risposte ad una serie di domande.
Nel fornire la risposta al quesito suesposto, l’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 71 conferma che nella fattura elettronica i campi della sezione cessionario/committente devono essere compilati inserendo o la partita IVA oppure il codice fiscale che il cliente comunica al fornitore. Se vengono inseriti entrambi i campi, il Sistema di Interscambio non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori.
Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi solamente il codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene o del servizio non nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione ma nella sfera privata.
Ricordiamo che il sistema di interscambio controlla che la partita IVA o il codice fiscale del cliente (e del fornitore) esistano davvero. Dopo aver effettuato le verifiche, il sistema di interscambio consegnerà la fattura al cliente e invierà una ricevuta di avvenuto recapito al fornitore. Nel caso in cui il codice fiscale indicato nella fattura non sia presente nell’anagrafe tributaria, la fattura elettronica verrà scartata dal sistema.
La maggior parte dei software oggi in commercio controlla comunque i codici fiscali inseriti dall’utente per evidenziare eventuali errori o inesattezze prima dell’invio della fattura elettronica al sistema di interscambio.
Sempre nello stesso documento pubblicato il 19 luglio, l’Agenzia delle Entrate alla FAQ n. 63 chiarisce anche come si predispone una fattura elettronica nei confronti di un operatore o consumatore finale straniero privo di identificativo fiscale italiano. L’operatore IVA italiano, spiega l’Agenzia, può scegliere di emettere verso un cliente estero comunitario o extracomunitario, sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica.
La fattura elettronica dovrà contenere nel campo “codice destinatario” il valore “XXXXXXX” e nel campo IdPaese (1.4.1.1.1) il codice Paese estero diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code); nel campo “IdCodice” (1.4.1.1.2) si indica un valore alfanumerico identificativo della controparte fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il sistema di interscambio non effettua controlli di validità.
Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, occorre compilare anche il campo “Codice Fiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.
Per indicare l’indirizzo estero del cliente in fattura occorre selezionare la nazione di appartenenza e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000 (si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero).
Nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia viene anche chiarito che le fatture elettroniche emesse da soggetti che operano nel campo sanitario nei confronti dei soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie di assicurazione) non devono contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione sanitaria resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Per concludere, l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ha comportato una vera rivoluzione ed un importante cambiamento per gli operatori economici interessati ma ad oggi sono ancora tanti i dubbi e le criticità che permangono.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN