È stato pubblicato il software “il tuo ISA 2019” versione 1.0.6 del 23 agosto 2019 che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati. Allo stesso tempo, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, illustrano le strategie di lotta all’evasione incardinate sull’utilizzo degli indicatori di affidabilità fiscale.
Il software aggiornato tiene conto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019 che apporta di fatto alcune variazioni al precedente decreto Mef del 27 febbraio 2019. Nello specifico, viene sostituito l’allegato 10 del precedente decreto e, in particolare, le modifiche fanno riferimento alle variabili precalcolate che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate al contribuente e al suo intermediario, ai fini dell’applicazione degli ISA.
Tenendo conto dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’Amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche dei dati precalcolati per singola posizione. È da sottolineare che tali modifiche si dovranno applicare già in sede di calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2018. Ciò ha reso necessario l’aggiornamento del software per il calcolo da parte delle Entrate che comporterà inevitabilmente la revisione dei calcoli per molti contribuenti, che dovranno ripeterli per verificare se le modifiche apportate hanno inciso o meno sui ricavi o compensi stimati dalla rinnovata versione del nuovo strumento accertativo.
Sempre a proposito dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale, si segnala quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2019, n. 17/E, dedicata interamente ai primi chiarimenti in materia. Da una attenta lettura emerge la conferma che il nuovo strumento costituisce un cambio di strategia per quanto concerne le politiche di lotta all’evasione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Rispetto agli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate non procederà ad accertare maggiori ricavi o compensi incardinati sugli ISA necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale più elevato (almeno 6 su una scala di 10). Le risultanze negative dei punteggi ISA saranno, invece, utili al Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni. Ne consegue che in sede di verifica da parte degli organi accertatori, il contribuente non potrà opporre alcun argomento valido per giustificare l’eventuale inaffidabilità dei risultati evidenziati dal software ISA. L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza si soffermerà non tanto sul modello ISA ma evidentemente concentrerà l’azione sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dal contribuente. In pratica, il contribuente dovrà provare a difendersi da un accertamento basato sulle risultanze emerse a seguito delle indagini finanziarie oppure un accertamento fondato sulle percentuali di ricarico o altri strumenti analoghi. Le risultanza degli ISA non saranno oggetto di contraddittorio, fatti salvi ovviamente i casi di accessi brevi finalizzati unicamente a testare i dati in esso inseriti.
All’Amministrazione finanziaria non interessa perdere tempo confrontandosi con il contribuente rispetto ad eventuali anomalie o distorsioni del nuovo strumento standardizzato. Al Fisco interessa avere a disposizione i modelli ISA dei contribuenti da poter utilizzare in futuro per selezionare le posizioni da sottoporre a successive e specifiche verifiche. Il cambio di passo da parte del Fisco è significativo e lascia intendere quali saranno i rischi che i contribuenti bocciati dagli ISA correranno nel prossimo futuro. Non si dovrà più discutere di fronte al giudice tributario circa l’attendibilità dei calcoli effettuati dallo strumento standardizzato. Si discuterà esclusivamente della legittimità della specifica tipologia di accertamento messo a punto dall’Agenzia derivante indirettamente dall’applicazione dagli ISA che ne costituisce un elemento propulsore.
Di fronte a uno scenario simile, i contribuenti non dovrebbero concentrarsi troppo sui singoli punteggi ISA del periodo d’imposta 2018. Sarebbe il caso, invece, di soffermarsi sulla posizione fiscale complessiva cercando di porre rimedio a eventuali rischi derivanti da possibili accertamenti dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo generati dall’indiretta segnalazione di un punteggio ISA insufficiente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN