Esclusa l’esenzione IVA per le lezioni di scuola guida automobilistica impartite dalle scuole autorizzate in quanto non rientranti nel novero degli insegnamenti scolastici o universitari che invece godono dell’esenzione ai fini IVA. La novità è contenuta nella risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 che si incardina nella sentenza del 14 marzo 2019 della Corte di Giustizia europea.
Il documento di prassi messo a punto dai tecnici del fisco trae spunto da una richiesta di chiarimenti da parte di una scuola guida che ha sempre fatturato in esenzione da IVA le attività didattiche formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, come stabilito da documenti diffusi dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riferisce che la Corte di giustizia Ue, con sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017 si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112 relativo alle esenzioni in materia di IVA. Nella sentenza si stabilisce che tale esenzione riguarda le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti”. Pertanto, a parere della Corte, l’esenzione IVA non si applicherebbe alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario.
L’istante vuole sapere se sia corretto continuare a ritenere esenti da IVA le proprie prestazioni didattiche fino a eventuale contraria disposizione e se, nelle more di pronuncia in merito, sia passibile di contestazione riguardanti l’indebito ricorso all’esenzione IVA sulle prestazioni di natura didattica.
Nella risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’articolo 132, paragrafo 1 della Direttiva Ce del 28 novembre 2006 individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA:
- alla lettera i) “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”
- alla lettera j) “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”.
La sentenza in commento interpreta la nozione di insegnamento scolastico o universitario sopra indicato stabilendo che tale nozione “include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate …” dove si è inteso “… fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.” Di conseguenza, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, “..a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
La diretta conseguenza del ragionamento dei giudici comporta l’esclusione dell’insegnamento della guida automobilistica dalla nozione di insegnamento scolastico o universitario con la immediata impossibilità di considerare tali prestazioni nell’ambito del regime di esenzione ai i fini IVA.
Trattandosi di una sentenza che interpreta una norma esistente, un altro aspetto di non poco conto è rappresentato dalla retroattività del provvedimento. In pratica occorrerà considerare per il passato l’imponibilità dei corrispettivi percepiti dalle scuole guida nonché la detraibilità per quanto concerne gli acquisti inerenti con IVA esposta.
Entrando nel dettaglio della risoluzione, posto che per effetto della sentenza si è modificato il regime IVA da esente a imponibile, per quanto riguarda:
- le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, l’istante deve emettere una nota di variazione in aumento come previsto dall’articolo 26, comma 1 del Dpr n. 633/1972 e tale maggiore imposta deve entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile;
- le operazioni di acquisto di beni e servizi riguardanti l’attività con riferimento alla stessa annualità per le quali il contribuente deve effettuare la variazione in aumento, si dovrà procedere alla detrazione dell’IVA da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria, anche mediante la stessa dichiarazione integrativa.
Infine, l’Agenzia precisa che, in considerazione del fatto che il contribuente si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria (Ris. n. 83/1998 e n. 134/2005), rispetto alle quali il contribuente ha fatto legittimo affidamento, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, per le prestazioni effettuate precedentemente alla attuale risposta.
In assenza di una norma che regolarizzi le situazioni pregresse, il pasticcio interpretativo rischia di tradursi in un esborso considerevole per le scuole guida che dovranno versare all’Erario l’IVA sui corrispettivi degli anni ancora accertabili dal 2014 al 2018 con dubbia possibilità di recuperare tale IVA dai frequentanti dell’epoca nonché in un rincaro per i consumatori che in futuro vorranno prendersi la patente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN