Integratori e sostitutivi dei pasti: IVA al 10% sulle vendite on line

Agli integratori alimentari e ai prodotti sostitutivi dei pasti si applica l’aliquota IVA del 10 per cento. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta ad interpello n. 365 del 3 settembre 2019, ha precisato quale è la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di tali prodotti tramite e-commerce.

Nel caso specifico, il soggetto istante, società con sede legale in Germania operante nel settore della commercializzazione di integratori alimentari e di altri prodotti principalmente nei confronti di consumatori privati e tramite il proprio sito internet, avendo superato la soglia di vendite di 35.000 euro, chiedeva un chiarimento circa l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano. Al riguardo faceva presente che i prodotti oggetto dell’interpello sono degli integratori alimentari e dei prodotti sostitutivi dei pasti, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood, e che, per la loro composizione, si ritiene siano da ricomprendere tra i beni di cui ai numeri 64) e 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 soggetti ad aliquota del 10%.

L’Agenzia delle Entrate già con le risoluzioni n. 153/2005, n. 290/2008 e n. 383/2008 aveva ribadito, con il supporto del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, che tali preparati sono classificati nell’ambito della voce 21.06 “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e che agli stessi si applica l’aliquota del 10% in quanto riconducibili al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72.

Con la risposta n. 365 del 3 settembre 2019 l’Agenzia conferma quanto già chiarito nelle risoluzioni di cui sopra ed entra nel merito del caso specifico dei prodotti commercializzati dall’azienda tedesca:

  • i prodotti denominati “akka” e “beta”, integratori alimentari in capsule, rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota del 10 per cento;
  • il prodotto denominato “gamma”, preparato in polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale (polvere di latte di cocco, polvere di papaia, estratto di curcuma), rientra nel “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune”, le cui cessioni sono anch’esse soggette ad aliquota del 10 per cento.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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