Con la circolare n. 20/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo 2018, formulando risposte specifiche ai quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali in occasione di incontri e convegni sulla materia.
I tecnici del fisco si soffermano su casi particolari (per es.: affitto d’azienda, cessazione attività prevalente, modifica attività), chiariscono alcuni aspetti legati alle esclusioni (per es.: contribuenti forfettari) e suggeriscono a più riprese di utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi utili sugli esiti di scarsa affidabilità fiscale.
Proprio il campo note aggiuntive potrebbe marcare la differenza nel rapporto tra fisco e contribuente. Si tratta di un quadro il cui utilizzo è stato vivamente consigliato per segnalare eventuali giustificazioni in ordine a incongruenze o anomalie emerse nella fase di calcolo del punteggio sintetico di affidabilità fiscale.
I nuovi ISA replicano quanto già previsto in passato per gli studi di settore, ovvero si concede al contribuente la possibilità, in un’ottica di contraddittorio preventivo, di fornire una serie di informazioni supplementari per chiarire o giustificare eventuali inaffidabilità presenti nel suo punteggio sintetico di affidabilità fiscale. Si deve sempre tener conto, però, che a differenza degli studi di settore che rappresentavano un vero e proprio strumento di accertamento, gli indicatori sintetici di affidabilità si concretizzano in un mero strumento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. In altri termini, è possibile, ai fini della disciplina degli ISA, migliorare la “non affidabilità” di taluni indicatori (non tutti) incrementando la materia imponibile così come avveniva in passato con gli studi di settore, dove si era coniato il termine adeguamento. La differenza rispetto agli studi di settore è rappresentata dal fatto che gli ISA esprimono una sorta di giudizio definitivo che tuttavia non si tradurrà mai in un accertamento fondato sui medesimi, bensì rappresenterà la base di avvio per altre metodologie di controllo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (indagini finanziarie, accertamenti analitici o analitico-induttivi, ecc.).
Il campo “note aggiuntive”, quindi, è di grande utilità per tracciare quanto avvenuto nel corso dell’anno, formulando osservazioni da mettere a disposizione fin da subito dell’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultima ne tenga conto nella fase di indagine preliminare. Può essere il caso di un contribuente impresa individuale che nel corso dell’anno sia stato interessato da eventi eccezionali: per esempio motivi di una certa gravità che hanno comportato un’assenza dal lavoro per diverso tempo con assunzione di un lavoratore dipendente per continuare lo svolgimento dell’attività. Anche i contribuenti che si trovano in situazione di marginalità economica potrebbero trovare utile compilare il quadro delle note aggiuntive: per esempio il pensionato che continua a svolgere attività economica, la necessità di tenere personale assunto in determinate situazioni con contrazione dei margini di redditività.
I casi di marginalità economica e accadimenti eccezionali si ripercuotono negativamente determinando il più delle volte un risultato di “scarsa affidabilità” che potrebbe indurre l’amministrazione a focalizzare l’attenzione sul contribuente. L’utilità del campo note aggiuntive si traduce nella possibilità di mettere il fisco nella condizione di conoscere preventivamente le problematiche specifiche che gli indicatori non intercettano evitando, in ultima istanza e ricorrendone le circostanze, la selezione della posizione da sottoporre a controllo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN