Sì al bonus fiscale sugli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia, poiché trattasi di interventi di manutenzione straordinaria detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 383 del 16 settembre 2019, rispondendo all’interpello di un contribuente che stava effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, mediante impalcatura. In particolare, l’istante manifestava delle perplessità circa la natura di tali spese e la conseguente detraibilità fiscale poiché tali interventi, in precedenza classificati come manutenzione straordinaria (quindi, sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio) sono stati declassati dal D.Lgs. n. 222/2016 ad opere di manutenzione ordinaria, nell’ottica della semplificazione amministrativa.
L’Agenzia ha rasserenato il contribuente rispondendo affermativamente: tra gli interventi ricompresi nella manutenzione straordinaria rientrano appunto quelli di sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso. Questo perché il D.Lgs. n. 222/2016 ha ampliato la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera ma non ha toccato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del DPR n. 380/2001, cui fa rinvio l’art. 16-bis del TUIR.
Quanto invece agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, non è sempre così. Infatti se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Nel caso opposto in cui non sussista la correlazione con le spese di manutenzione straordinaria non possono essere portati in detrazione.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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