Quando è possibile presentare un 730 integrativo? A chi ci si può rivolgere per presentarlo e con quali modalità? Come presentare un 730 integrativo di una dichiarazione sottoposta a precontrollo? Ecco tutte le risposte.
Quando è possibile presentare un 730 integrativo?
Nel caso in cui il contribuente riscontri, nel modello 730 ordinario, delle omissioni e delle difformità che comportano un maggior credito, un minor debito oppure una correzione che non inficia sulla determinazione dell’imposta rispetto alla dichiarazione ordinaria, può procedere con la compilazione di un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2019.
Il contribuente può optare per tre tipologie di integrativo, a seconda della modifica che deve apportare:
Integrativo di tipo 1: deve essere compilato se l’integrazione o la modifica comporta un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella del 730 ordinario e se lo stesso è stato conguagliato.
Integrativo di tipo 2: deve essere compilato esclusivamente per correggere i dati del sostituto indicati nel modello 730 ordinario e pertanto consente il conguaglio della dichiarazione ordinaria.
Integrativo di tipo 3: deve essere compilato per apportare modifiche sia nei confronti del sostituto d’imposta indicato nel 730 ordinario (il quale non ha proceduto al conguaglio del dichiarativo) sia per effettuare variazioni che determinino un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del 730 ordinario.
Il CAF/Professionista abilitato, prima di procedere con la compilazione di un 730 integrativo di codice 2 e codice 3, deve assicurarsi che il sostituto di imposta abbia effettuato il diniego del 730/4 (Provvedimento dell’Agenzia n. 76124 del 14 Aprile 2017), al fine di evitare doppi conguagli.
Nell’eventualità di un diniego effettuato per errore dal sostituto d’imposta, occorre presentare una dichiarazione integrativa, indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta ad esclusione dell’INPS che ha una gestione diretta dei 730/4 con il CAF (Circolare Agenzia delle Entrate n.4/E del 12 marzo 2018).
Se le modifiche da apportare alla dichiarazione ordinaria comportano una variazione a sfavore del contribuente (minor credito o maggior debito rispetto al 730 ordinario), non è possibile presentare un modello 730 integrativo, ma è necessario presentare un modello Redditi PF 2019 correttivo entro il 30 novembre 2019.
Soggetti abilitati alla presentazione dei 730 integrativi
I soggetti abilitati alla presentazione dei 730 integrativi sono i CAF, i Professionisti abilitati e, solo per la presentazione del modello integrativo di tipo 2, anche i contribuenti che hanno presentato il 730 ordinario tramite Fisco on line.
Come previsto dalla circolare n. 14/E – “Circolare sull’Assistenza Fiscale” del 9 maggio 2013, nel caso in cui il contribuente abbia presentato un 730 ordinario presso un CAF/Professionista Abilitato e debba presentare un 730 integrativo di codice 2 o di codice 3, deve obbligatoriamente rivolgersi allo stesso CAF/Professionista Abilitato che ha gestito il 730 ordinario, mentre se il contribuente deve presentare un 730 integrativo di codice 1 può rivolgersi ad un CAF/Professionista Abilitato diverso da quello che ha presentato il 730 ordinario.
Conguagli dei 730 integrativi
Come previsto dalla circolare n. 14/E – “Circolare sull’Assistenza Fiscale” del 9 maggio 2013, il contribuente riceverà il conguaglio derivante dal 730 integrativo nella retribuzione che percepirà nel mese di dicembre, nel caso in cui abbia presentato un 730 integrativo di codice 1 o di codice 3, oppure nella prima mensilità utile se ha presentato un 730 integrativo di codice 2.
730 integrativo in caso di 730 ordinario bloccato per precontrollo dall’agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate può sottoporre a controlli preventivi le dichiarazioni 730 ordinarie nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. n. 175/2014 (730 da cui emerge un rimborso superiore a 4.000€, 730 presentato con modifiche rispetto a quello precompilato, 730 da cui emergono elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti con il provvedimento del 9 giugno 2017).
Nel caso in cui il contribuente debba presentare un 730 integrativo di una dichiarazione sottoposta a precontrollo, può presentare un 730 integrativo di codice 1, il quale verrà liquidato dall’Agenzia delle Entrate al termine della dichiarazione ordinaria. Si ritiene superfluo presentare un 730 integrativo di codice 2 o 3 in quanto i conguagli del 730 ordinario e del 730 integrativo verranno entrambi effettuati dall’Agenzia delle Entrate a conclusione della fase di controllo.
Modifica degli acconti provenienti dal 730 ordinario
Si ricorda che mediante la presentazione di un integrativo di tipo 2 o di tipo 1 non è possibile modificare gli acconti e/o la rateazione indicata nel 730 ordinario.
Ciò in quanto nel caso di presentazione di un 730 integrativo di codice 2 è ammessa la modifica esclusivamente del sostituto d’imposta, mentre il 730 integrativo di codice 1 presuppone che il 730 ordinario sia stato conguagliato.
Gleda Kertusha – Centro Studi CGN