Lo scorso 30 giugno 2019 è stato reintrodotto l’obbligo della licenza per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. Sono sorti però alcuni dubbi in merito ai soggetti destinatari dell’obbligo e ai relativi adempimenti.
Questo è quanto stabilito dall’art. 13-bis del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge unitamente alle disposizioni del Decreto Crescita, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».
L’imposizione dell’obbligo ha fatto sorgere, tuttavia, numerosi dubbi sulla condizione di quelle attività che, a partire dal 29 agosto 2017 non avevano presentato la dichiarazione per la vendita alcolici (essendone esonerate) e sull’eventuale continuazione della sospensione per le attività a carattere temporaneo.
A fare chiarezza è intervenuta l’Agenzia Dogane e Monopoli con la Direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, la quale sottolinea la necessità di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 (soggetti obbligati alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici). In merito alle domande poste in precedenza l’Agenzia specifica quanto segue:
- Vengono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. Questi soggetti dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
- Gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
- Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
Viene dunque reintrodotto l’obbligo di presentazione della licenza UTF a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini esclusi dall’art. 1 comma 178 della legge 124/17 e confermata dalla precedente Nota RU 113015 del 2017 dell’Agenzia delle Dogane, in aggiunta agli esercizi di vendita all’ingrosso per i quali l’obbligo non è mai venuto a mancare.
Le attività che fino a quest’anno erano escluse dall’obbligo, entro fine anno dovranno regolarizzare la propria posizione, presentando la modulistica richiesta direttamente all’Ufficio territoriale dell’Agenzia doganale competente; lo stesso vale per le attività già in possesso della licenza UTF, che ne hanno variato la titolarità dopo il 29 agosto 2017. Per il normale avviamento delle attività future, invece, la denuncia andrà presentata unitamente alla Scia presso l’ufficio Suap del comune in cui viene eseguita la vendita al minuto o la somministrazione di alcolici, seguendo le disposizioni locali in essere.
Restano, tuttavia, escluse dal campo di applicazione del Decreto legge tutte le attività a carattere temporaneo e le manifestazioni di breve durata, quali sagre, mostre, eventi e fiere che in fase di presentazione della Scia possono tralasciare l’inoltro della licenza UTF, in quanto non operanti in forma permanente all’interno del territorio statale.
Micaela Biasin – Centro Studi CGN