Al via il nuovo ISEE Corrente, novità che riguarda il reddito di cittadinanza prevista dal Decreto Crescita. Chiariamo chi può richiederlo, quali sono le variazioni rilevanti e cosa si intende per situazione reddituale corrente.
Dal 23 ottobre 2019 entrerà in vigore l’art. 28 bis del decreto-legge n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, il quale ha modificato l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 147/2017 apportando delle modifiche sostanziali all’ISEE Corrente sia in termini di validità della dichiarazione e sia di contenuto della stessa.
Principali novità introdotte dalla norma
- modifica della data di scadenza della dichiarazione: tutti i modelli sottoscritti dal 23 ottobre 2019, saranno validi per 6 mesi dalla data di presentazione. Se i 6 mesi superano la data di scadenza della DSU originaria, fissata al 31 dicembre di ogni anno, la data di scadenza dell’ISEE Corrente coinciderà con la data di scadenza della DSU di riferimento;
- modifica della definizione delle variazioni rilevanti ai fini dell’ISEE Corrente;
- possibilità di inviare solamente variazioni di tipo A e B nello stesso modello. Le variazioni di tipo C dovranno essere inoltrate separatamente rispetto alle altre due;
- le variazioni di cui al punto precedente dovranno essersi verificate successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria;
- possibilità di ripresentare l’ISEE Corrente prima della scadenza nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato nel precedente ISEE Corrente ossia sarà possibile ripresentare un ISEE Corrente in presenza della stessa dichiarazione in corso di validità quando sono intervenute variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti.
In tal caso l’ISEE Corrente deve essere ripresentato entro due mesi dalla variazione.
Approfondiamo tutte queste novità per comprendere meglio la platea coinvolta e le nuove casistiche che permettono la compilazione di questo modello.
Chi può richiedere l’ISEE Corrente?
Per richiedere l’ISEE Corrente è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità e alternativamente:
- per uno o più componenti del nucleo familiare deve essere intervenuta una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria (ad esempio per le DSU presentate nel 2019 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017);
- la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare deve aver avuto una variazione superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Le variazioni rilevanti che permettono di richiedere l’ISEE Corrente sono codificate dalle lettere A, B e C. Nel dettaglio tali lettere identificano:
- variazione di tipo A riguarda lavoratori a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
- è possibile richiedere l’ISEE Corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- è possibile richiedere l’ISEE Corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- è necessario aggiornare l’ISEE Corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE Corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- è necessario aggiornare l’ISEE Corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE Corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- variazione di tipo B riguarda lavoratori a tempo determinato o autonomo:
- è possibile richiedere l’ISEE Corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- è possibile richiedere l’ISEE Corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
- è necessario aggiornare l’ISEE Corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE Corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
- è necessario aggiornare l’ISEE Corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE Corrente, come lavoratore autonomo;
- variazione di tipo C riguarda rilevanti variazioni del reddito complessivo: è possibile richiedere l’ISEE Corrente in caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Cosa si intende per situazione reddituale corrente?
Per tutti i componenti interessati alle variazioni sopra elencate deve essere valorizzata la situazione economica degli ultimi 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione, in particolare devono essere evidenziati:
- redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati;
- redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati. Non devono essere indicati i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.
Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero una risoluzione o sospensione o riduzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà possibile indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tal caso i redditi ed i trattamenti saranno moltiplicati per 6 in sede di calcolo dall’INPS.
Concludendo l’ISEE Corrente 2.0 permetterà ancor più di far emergere la reale situazione dei nuclei familiari con conseguente accesso agevolato alle diverse prestazioni sociali.
Marica Isola – Centro Studi CGN