Non è affatto raro che le dichiarazioni di successione non vengano effettuate al momento del decesso ma a distanza di anni. Quali sono le conseguenze? Che cosa comporta non aver presentato le dichiarazioni pregresse?
Caio è deceduto nel lontano gennaio del 2014, i suoi eredi erano la moglie Ottavia e i due figli Tizio e Sempronio.
Caio era titolare di due immobili. Un immobile di categoria A/2 con rendita catastale 526,50 e un’immobile di categoria C/6 con rendita catastale 52,28 cointestati con la moglie Ottavia nel Comune di Milano. Tali immobili coincidevano con l’abitazione principale del de cuius.
La moglie Ottavia e i due figli non hanno eseguito la dichiarazione di successione.
Nel frattempo il figlio Tizio si sposa, ha un figlio di nome Caietto e acquista un’immobile nel Comune di Milano assieme alla moglie godendo dell’agevolazione prima casa. Il fratello Sempronio convive, non ha figli e anch’esso acquista un immobile sito nel Comune di Milano avvalendosi in sede di compravendita dell’agevolazione prima casa.
Dopo due anni dalla perdita del padre, nel 2016, anche la madre Ottavia decede e i due figli Tizio e Sempronio non procedono neanche questa volta ad eseguire la dichiarazione di successione.
L’anno successivo vengono a mancare la moglie di Tizio (gennaio 2017), Sempronio (settembre 2017) e subito dopo anche Tizio stesso (ottobre 2017).
Caietto effettua solamente le dichiarazioni di successione della madre e del padre Tizio in quanto interessato ad intestarsi la casa dei genitori al 100% nel Comune di Milano e non si preoccupa di presentare né le precedenti dichiarazioni relative ai nonni paterni, né quella dello zio Sempronio.
Sulla casa appartenuta ai genitori caduta in successione Caietto ha richiesto l’agevolazione prima casa.
Caietto ora, però, si ritrova a dover vendere la casa del nonno Caio e non sa come procedere.
Casi come quello descritto sopra possono accadere. Caietto dovrà procedere ad effettuare tre dichiarazioni di successione; per due di queste dichiarazioni il versamento delle imposte comporterà l’applicazione del ravvedimento operoso sulle imposte autoliquidate e l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Caietto è costretto pertanto a procedere dal decesso del nonno Caio avvenuto nel 2014. In questo caso sono ampiamente trascorsi 5 anni dalla data del decesso e pertanto la dichiarazione di successione non verrà sanzionata. In dichiarazione, come soggetti, dovranno essere indicati la moglie Ottavia e i figli Tizio e Sempronio, come se fossero ancora in vita. Per la coniuge superstite, anche se ormai deceduta, sarà possibile applicare la richiesta di agevolazione prima casa. In dichiarazione, come dichiarante, verrà indicata la moglie Ottavia; la dichiarazione relativa alla richiesta di agevolazione prima casa verrà poi controfirmata, così come la dichiarazione di successione, da Caietto.
Presentata la dichiarazione e le relative domande di voltura sarà possibile procedere con l’ulteriore dichiarazione di successione di Ottavia deceduta nel lontano 2016. In questo caso, i due eredi saranno i figli Tizio e Sempronio. Dichiarante della dichiarazione sarà uno dei due fratelli ma nessuno dei due potrà richiedere l’agevolazione prima casa sugli immobili caduti in successione in quanto entrambi erano titolari di un’immobile con proprietà esclusiva sito nello stesso Comune ove è presente l’immobile caduto in successione e per il quale hanno già usufruito dell’agevolazione prima casa. La dichiarazione verrà sempre firmata da Caietto e sconterà le imposte autoliquidate ravvedute e l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare l’avviso di accertamento per dichiarazione tardiva.
Dopo aver presentato le dichiarazioni e atteso che le relative volture vengano effettuate, Caietto dovrà presentare la dichiarazione di Sempronio il cui unico erede e anche dichiarante sarà il padre Tizio.
Anche in questo caso, come per la dichiarazione di Ottavia, la dichiarazione è presentata oltre l’anno dal decesso e pertanto le imposte autoliquidate verranno versate con il ravvedimento operoso e anche in questo caso non sarà possibile applicare l’agevolazione prima casa.
Presentate tutte le dichiarazioni pregresse, Caietto dovrà effettuare una dichiarazione sostitutiva in relazione alla dichiarazione del padre Tizio.
Alla luce di quanto descritto, non aver presentato le dichiarazioni pregresse ha portato sicuramente ad uno slittamento dell’atto di vendita della casa dei nonni, ad un versamento maggiore di imposte tra importi ravveduti e accertamenti, senza dimenticare l’esborso dei versamenti relativi alle imposte che è stato continuo nel tempo.
Lauretta Mauro – Centro Studi CGN