Da oggi i registri contabili dovranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. La novità, introdotta dal decreto Crescita, prevede che possa essere considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile, con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche se in mancanza di trascrizione su un supporto cartaceo.
L’art. 12-octies del decreto “Crescita” (D.L. 34/2019), infatti, ha modificato il comma 4-quater dell’art.7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.
Si amplia quindi l’ambito di applicazione di quest’ultimo articolo, il quale disponeva che la tenuta dei registri Iva (di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Con la modifica normativa l’articolo viene in tal maniera sostituito: 1. Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
Le nuove regole sono applicabili con effetto dal 1° maggio 2019.
A seguito dell’intervento normativo quindi si considera regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge, per meglio dire entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 3, comma 3 D.M. 17 giugno 2014)
Ancorché la disposizione in esame nulla dica in merito alla conservazione dei registri contabili si ritiene che solamente la conservazione a norma di tali documenti, seguendo le regole dettate sempre dal D.M. del 17 giugno 2014 (in tema di conservazione elettronica), che richiama a sua volta l’operatività delle disposizioni tecniche contenute nel D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sui sistemi di conservazione, rende tali documenti opponibili a terzi nonché all’Amministrazione finanziaria.
In tema di tenuta e conservazione delle scritture contabile l’art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce inoltre che:
- ad eccezione del libro mastro e delle scritture di magazzino, le altre scritture contabili devono essere tenute a norma dell’art. 2219 del Codice civile, quindi, secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine. Inoltre, non si possono fare abrasioni e, se si deve fare qualche cancellatura, è necessario che le parole cancellate siano leggibili;
- le scritture contabili obbligatorie – compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari – devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del Codice civile (10 anni dalla data dell’ultima registrazione) o da altre leggi tributarie. Fino allo stesso termine, devono essere conservati, per ciascun affare, anche gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Fabrizio Tortelotti