Si avvicina il termine per pagare le somme dovute per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio. Riepiloghiamo quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, chi deve pagare, quali sono gli sconti per il saldo e stralcio e quali sono le modalità di pagamento.
La Legge n. 145/2018 ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute iscritte a ruolo dedicata ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La grave e comprovata situazione di difficoltà economica viene rilevata:
- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
- quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi.
Per usufruire della definizione agevolata la stessa Legge ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
Successivamente, il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.
Il nuovo termine ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione- ter” (Decreto Legge 119/2018) o al saldo e stralcio già presentate entro lo scorso 30 aprile.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato, tramite Pec o raccomandata ed entro il 31 ottobre 2019, due tipologie differenti di comunicazione: la “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti” in risposta alle dichiarazioni presentate per il saldo e stralcio e la “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata” in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura. In particolare, nella prima sono indicati per tutte le cartelle, sia gli importi dovuti per il saldo e stralcio sia quelli esclusi da tale misura agevolativa (perché non sussistono i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito applicativo del saldo e stralcio) e ricondotti, come previsto dalla legge, nell’ambito della “rottamazione-ter”.
Le comunicazioni in arrivo contengono i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni, per la rottamazione-ter fino a 17 rate in cinque anni).
Si ricorda infatti che a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
La scadenza della prima o unica rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre 2019.
Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.
Fabrizio Tortelotti