Nel mese di dicembre sono previste due importanti scadenze: quella del saldo IMU da pagare entro il giorno 16 e quella per presentare la Dichiarazione IMU che, con il c.d. Decreto Crescita, è slittata al 31 dicembre.
Saldo IMU: attenzione alle nuove aliquote
Il versamento dell’IMU, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, articolo richiamato dall’art. 13 del D.L. 201/2011 può avvenire:
- in unica soluzione a giugno (quest’anno scadenza 17 giugno 2019)
- in due rate con scadenza giugno e dicembre.
In entrambi i casi bisogna porre attenzione sul fatto che nel versamento dell’acconto si applicano le aliquote previste per l’anno precedente. Di conseguenza, a dicembre, a seguito di possibili variazioni delle aliquote comunali, si dovrà verificare se sarà necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno; nel caso di versamento in due rate, invece, non è detto che il saldo di dicembre sia dello stesso importo dell’acconto calcolato 6 mesi prima. Dunque, per scoprire quanto versare in sede di saldo, si dovrà procedere con il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote pubblicate per l’anno 2019 e togliere quanto già versato in acconto. Una volta fatto, si andrà a versare il dovuto con scadenza 16 dicembre 2019.
Resta fermo ovviamente il termine del 28 ottobre come scadenza entro la quale i Comuni devono pubblicare nel sito del MEF le delibere con le aliquote delle imposte comunali. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, vengono applicate quelle dell’anno precedente.
Quest’anno tale accortezza è ancora più rilevante. Si ricorda infatti che per gli anni dal 2016 al 2018 era prevista la sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali ove prevedevano aumenti di tributi rispetto alle aliquote stabilite per il 2015. La Legge di Bilancio 2019 non ha riproposto per quest’anno la suddetta sospensione, restituendo di fatto agli Enti Locali la possibilità di esercitare pienamente la loro autonomia impositiva per quanto riguarda i loro tributi. Pertanto i Comuni potrebbero aver aumentato le aliquote fino al massimo consentito.
Nello stesso periodo in cui si parla della nuova IMU, con l’ipotesi di introduzione di una tassa patrimoniale unica sulla casa che assorba anche la TASI, la semplificazione fiscale muove i primi passi. Sono due le novità previste: cambia la scadenza della dichiarazione IMU e TASI che, già dal 2019, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre e cancellato l’obbligo di invio della dichiarazione per l’accesso alle agevolazioni sui contratti a canone concordato e sugli immobili in comodato d’uso.
Dichiarazione IMU, scadenza dal 30 giugno al 31 dicembre 2019
La prima novità è rappresentata dalla scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU che passa dal 30 giugno al 31 dicembre già dal 2019.
La data ovviamente è da riferirsi all’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e quindi, per l’anno in corso, sono da comunicare tutte le variazioni intervenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2018.
L’obbligo di presentare la Dichiarazione IMU riguarda ad esempio i casi in cui l’immobile è stato assegnato all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio oppure, nel caso di comunicazione della scelta di quale immobile adibire come abitazione principale, nel caso di coniugi proprietari di due diverse case.
Dichiarazione IMU, quando non è più obbligatoria: via adempimenti per comodato e canone concordato
La modifica della scadenza si accompagna all’importante semplificazione introdotta proprio in materia di dichiarazione IMU, che già dal 2019 non sarà più obbligatoria per fruire di sconti e agevolazioni.
È stato infatti abolito l’obbligo di invio del modello di dichiarazione nel quale si attesta il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tassa sui servizi indivisibili (TASI) nei casi di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (compreso il coniuge del comodatario in caso di decesso di quest’ultimo purché in presenza di figli minori) per i quali è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU in presenza dei requisiti previsti dall’art 13, comma 3 lettera 0a) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.
Allo stesso modo, per ottenere l’agevolazione della riduzione al 75% dell’IMU sugli immobili locati a canone concordato il soggetto passivo è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.
Daniela Santin – Centro Studi CGN