Incremento dell’aliquota IVA dal 20 al 21%: l’agenzia delle entrate ha chiarito come eliminare gli errori.


L’Agenzia delle  entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativi alla fase transitoria, cioè di passaggio dall’aliquota Iva stabilita nella misura del 20 a quella del 21 per cento. L’incremento ha avuto luogo per le operazioni poste in essere a far data del 17 settembre 2011.

Il contribuente potrebbe aver commesso degli errori anche perché, come ricordato dalla stessa Amministrazione finanziaria,  potrebbe aver avuto difficoltà ad adeguare i software relativi alla fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

I chiarimenti sono tutti contenuti nella circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 che ha reso possibile regolarizzare gli eventuali errori commessi senza l’applicazione di sanzioni aggiuntive.  In buona sostanza seguendo la procedura individuata dall’Agenzia delle entrate potranno essere rimossi gli errori commessi in un determinato periodo senza che vi sia la necessità, come previsto in materia di ravvedimento operoso, di versare spontaneamente le sanzioni ridotte.

Contribuenti mensili e contribuenti trimestrali – La scadenza per la regolarizzazione

Il documento di prassi in rassegna distingue i contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile rispetto ai contribuenti che hanno optato per la liquidazione del tributo con periodicità trimestrale.   In particolare, per quanto riguarda la scadenza entro cui regolarizzare gli errori commessi:

–         i mensili devono rimuovere le eventuali violazioni commesse entro il termine previsto per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre prossimo) per le fatture emesse entro il mese di novembre, ovvero entro il termine di liquidazione annuale, cioè il 16 marzo, per le fatture emesse entro il mese di dicembre;

–        i trimestrali devono eliminare le violazioni eventualmente commesse entro il termine previsto per il versamento dell’acconto Iva, quindi sempre entro il 27 dicembre prossimo, per le fatture (da correggere) emesse entro la fine del mese di settembre, ovvero entro il 16 marzo 2012, cioè entro il termine previsto per la liquidazione annuale relativamente alle fatture emesse entro il quarto settembre del 2011.

Le modalità di regolarizzazione

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ha precisato come la regolarizzazione debba essere effettuata utilizzando i medesimi codici tributo relativi al periodo durante il quale è stata commessa l’irregolarità.   Ad esempio se è stata emessa una fattura durante il mese di settembre applicando l’aliquota del 20 anziché del 21 per cento  il contribuente dovrà effettuare il versamento dell’Iva precedentemente non versata tramite il modello F24.  Tuttavia il codice  tributo utilizzabile sarà sempre 6009 (versamento relativo al periodo di settembre) .  In pratica il tributo dovrà essere versato “ora per allora”

Nel caso di specie essendo avvenuto il versamento integrativo in ritardo dovranno altresì essere versati  i relativi interessi.  Invece, come già ricordato, nessuna penalità aggiuntiva risulterà dovuta. In questo caso, a parte le sanzioni che non risultano dovute e le diverse scadenze, l’operazione“assomiglia” di fatto, ad una sorta di ravvedimento operoso.

I problemi e le soluzioni dell’Agenzia delle entrate

Dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate  con la descrizione della procedura fornita in questa sede non sembra che vi siano particolari difficoltà.   Tuttavia non è sempre così dovendo risolvere alcuni dubbi connessi alla fatturazione della maggiore Iva precedentemente non addebitata al committente/cessionario per effetto degli errori commessi.

In pratica  è necessario comprendere con quali modalità debba essere registrata la fattura “integrativa” emessa, successivamente al periodo di liquidazione, per rimuovere gli errori e le violazioni.   Infatti il contribuente dovrà eseguire l’adempimento “ora per allora”.

Ad esempio ove il contribuente dovesse aver emesso a novembre la fattura integrativa recante un addebito di maggiore Iva pari a 20.000, il tributo dovrà influenzare la liquidazione Iva di settembre, cioè del periodo durante il quale ha commesso la violazione e non il periodo di novembre, cioè della liquidazione durante la quale è stato emesso il nuovo documento.  Tuttavia la fattura dovrà riportare la data di novembre anche perché nel frattempo il contribuente avrà emesso altre fatture avanzando con la numerazione progressiva.

Dal punto di vista operativo, per impedire che la fattura integrativa influenzi la liquidazione di novembre, la contabilizzazione del nuovo documento dovrà essere effettuata per “memoria” nei registri Iva. Il contribuente potrà registrare manualmente il documento in calce alla liquidazione periodica del mese in cui si effettua la regolarizzazione (nel caso di specie a novembre).

L’Agenzia delle entrate si è espressa in una sola occasione sul medesimo problema  con la Ris. min., n. 113/E del 14 luglio 2000.  E’ stato così precisato che se la fattura viene registrata nell’anno successivo a quello in cui si riferisce l’operazione, deve essere indicato, per memoria, che l’operazione si riferisce all’anno precedente.

Le procedure Softwer dovranno quindi essere adeguate per consentire la predetta registrazione per “memoria” cioè non in grado di influenzare la liquidazione del periodo di novembre.  Infatti, tornando all’esempio, l’Iva dovrà essere versata utilizzando il codice tributo 6009 anche se di fatto risulterà praticamente impossibile registrare la fattura durante il mese dell’errore (settembre) senza violare il principio della cronologia delle registrazioni (art. 23 del Decreto Iva) ed il principio della progressività della numerazione di cui all’art. 21 dello stesso Decreto Iva.

Nicola Forte