La scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali rientranti nella definizione agevolata “rottamazione-ter”, prevista originariamente per il 31 luglio 2019, è stata spostata al 30 novembre 2019. Cadendo di sabato, la scadenza slitta a lunedì 2 dicembre 2019.
A tale riguardo si ricorda che la definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
La proroga sopra menzionata si riferisce al pagamento dell’unica o prima rata della predetta rottamazione.
Infatti il contribuente, se decide di dare seguito alla definizione agevolata, versa il dovuto:
- in unica rata entro il 2 dicembre;
- in un massimo di 17 rate di cui la prima, pari al 20%, da versare entro il 30 novembre 2019 (2 dicembre) e le restanti rate, di pari importo, da versare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre a partire dal 2020 (con interessi del 2% calcolati dal 1° dicembre 2019).
La norma riguardante la proroga si pone come obiettivo quello di evitare disparità di trattamento tra i debitori:
- che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019;
- che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017), che abbiano o meno rispettato la scadenza originaria del 7 dicembre 2018;
- che siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale;
- che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.
Infatti, per i primi tre casi, il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, come sopra menzionato, la prima delle quali scadente alla stessa data. Nel quarto caso, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.
Anche alla nuova scadenza del 2 dicembre si applica la sanatoria dei ritardi non superiori a cinque giorni, assicurata alla generalità delle rate dall’articolo 3, comma 14 bis, D.L. 119/2018. Sommando tale “moratoria” si giunge alla scadenza del 7 dicembre che, cadendo di sabato, slitta automaticamente a lunedì 9 dicembre.
Si ricorda che il pagamento della prima rata, in scadenza anche in questi casi il 2 dicembre prossimo, potrà avvenire attraverso la compensazione con crediti certificati verso pubbliche amministrazioni per appalti e forniture. Non è, invece, ammessa la compensazione con crediti d’imposta tramite modello F24.
Fabrizio Tortelotti