Le vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie devono essere certificate attraverso l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri?
La risposta è affermativa. Tra le attività esonerate dall’invio telematico dei corrispettivi giornalieri non è contemplata l’attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né tantomeno, specifiche disposizioni fiscali prevedono alcun tipo di esonero per le vendite in oggetto.
A chiarirlo è la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta n. 489 del 15 novembre scorso ad un contribuente che si occupa, prevalentemente della vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, che ha fatto domanda di interpello per avere chiarimenti sul comportamento da tenere a partire dal 1° gennaio 2020.
In questo articolo facciamo una sintesi del contenuto della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella domanda di interpello, partendo dalla soluzione prospettata dal contribuente nel quesito posto. Il contribuente è titolare di una concessione ministeriale autorizzata e si occupa prevalentemente della vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali. Oggetto della vendita sono per lo più categorie di beni anche mobili, venduti mediante aggiudicazione in blocco.
Nel quesito, il contribuente evidenzia che nel caso in cui ricorresse per lui l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per la vendita al dettaglio, la modalità di vendita risulterebbe eccessivamente onerosa poiché comporterebbe l’impiego di un misuratore fiscale per ogni singola procedura.
Da questa considerazione parte la necessità di richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di documentazione e certificazione delle vendite effettuate dal contribuente nell’ambito della sua attività.
Il contribuente richiama il D.P.R. 696 del 21 dicembre 1996 che esonera alcune categorie dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale e, considerando che il decreto ministeriale con la specificazione delle esenzioni è in corso di elaborazione, ritiene ragionevole che l’attività da lui esercitata vi possa rientrare, rendendo eccessivamente oneroso l’obbligo in questione che renderebbe ingestibile l’operatività.
Il contribuente ritiene pertanto di poter adottare il seguente comportamento: emettere per ogni singola vendita al dettaglio una ricevuta non fiscale e trasmettere su base giornaliera agli organi delle singole procedure il totale incassato, indicando per ciascuna di esse l’importo spettante.
Vediamo invece la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’Agenzia delle Entrate, la soluzione fornita dal contribuente non è condivisibile. Il richiamo è al decreto ministeriale del 10 maggio 2019 che individua specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’attività esercitata dal contribuente non rientra tra quelle oggetto di esonero e pertanto è soggetta ad invio telematico dei corrispettivi.
L’articolo 22 del D.P.R. 633/72 recita che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre 2019, vi è obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 696/1996. Dal 1° gennaio 2020, invece, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro, nasce l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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