Entro il 16 dicembre prossimo, le SRL e le società cooperative dovranno dare attuazione ai contenuti del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. La normativa ha riformato la disciplina delle procedure concorsuali prevedendo, tra l’altro, interventi risanatori tempestivi di possibile crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale.
Viene esteso l’obbligo per le società di dotarsi di un organo di controllo o un revisore, al fine di rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta. A tal fine, la legge di riforma modifica le norme in materia di diritto societario, rivedendo i parametri che attengono all’obbligo della nomina degli organi di controllo e di revisione nelle SRL e nelle cooperative.
Secondo le nuove regole la nomina di un organo di revisione o di un revisore diventa obbligatoria nei seguenti casi:
1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;
2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell’ODC o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società ha superato i seguenti limiti dimensionali (che vengono confrontati rispetto al passato):
Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 2477 codice civile, non sono stati modificati gli obblighi di nomina nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lettera a) e nel caso controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lettera b).
L’articolo 379, D.Lgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le SRL e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme.
In sintesi, i passaggi saranno i seguenti:
- Accertarsi del superamento anche di uno solo dei limiti negli anni 2017 e 2018;
- In caso di superamento di uno dei parametri indicati (per esempio si è registrata una media di dipendenti superiore alle 20 unità sia nel 2017 sia nel 2018) devono essere verificate le disposizioni dello statuto sull’organo di controllo, con le seguenti ulteriori subordinate:
- non occorrerà effettuare alcuna modifica allo statuto in presenza di riferimenti generici quali “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi previsti dalla legge” o “La società può nominare, ai sensi dell’art. 2477, c. 1 codice civile, un organo di controllo o un revisore e nei casi previsti dal suddetto articolo la nomina è obbligatoria” o frasi analoghe che, in ogni caso richiamano solo l’art. 2477 codice civile;
- occorrerà effettuare una modifica statutaria in presenza di riferimenti all’art. 2435-bis codice civile, quando l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sia legato ai limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, con una previsione del tipo “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis codice civile” o altre formulazioni analoghe oppure non è previsto nulla in tema di controllo.
A completamento della disciplina si rileva il nuovo articolo 379, comma 2, D.Lgs. 14/2019 (nuovo art. 2477, comma 5, codice civile), secondo il quale, se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN