Le aziende che prima dell’entrata in vigore della Legge 208 del 2015 avevano già in essere accordi non conformi alle disposizioni normative e che li hanno adeguati negli anni successivi, possono applicare la detassazione sui premi di risultato? L’Agenzia delle Entrate risponde con l’Interpello 456 del 2019.
L’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per i premi di risultato del settore privato. A partire dal periodo d’imposta 2016, infatti, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”.
Beneficiano dell’agevolazione del 10% i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno conseguito nell’anno precedente a quello in cui vengono erogate le somme agevolate, i seguenti redditi in misura non superiore ad € 80.000:
- redditi da lavoro dipendente (di sostituti d’imposta privati) anche se derivanti da più rapporti di lavoro nel medesimo anno;
- pensioni di ogni genere e assegni equiparati (ex art. 49 – TUIR);
- redditi di lavoro dipendente svolto all’estero (anche sulla base delle retribuzioni convenzionali ovvero se non assoggettati a tassazione in Italia);
- quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga.
La detassazione, inoltre, viene riconosciuta solo per le retribuzioni premiali d’importo complessivamente non superiore a:
- 3.000 euro;
- fino a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.
Altra condizione indispensabile per poter beneficiare dell’agevolazione è la sussistenza di uno specifico accordo o contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: è cioè necessario che l’erogazione delle somme detassate avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli stipulati con le Rsa o Rsu, sempre che gli stessi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello del 31 ottobre 2019 n. 456 ha ribadito che la funzione incentivante delle norme in materia di detassazione dei premi di produttività può ritenersi assolta quando la maturazione del premio (e non solo la relativa erogazione) avvenga successivamente alla stipula del contratto aziendale, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e misurati nel periodo congruo.
Oggetto dell’Interpello è proprio la tempistica entro la quale possa essere riconosciuta l’agevolazione rispetto alla data di stipula dei contratti aziendali precedenti e successivi all’entrata in vigore della Legge 208/2015 e rispetto al raggiungimento degli obiettivi incrementali. La società istante, infatti, aveva sottoscritto degli accordi aziendali con i lavoratori, con riferimento al triennio 2016, 2017 e 2018, volti all’erogazione di premi di risultato da corrispondersi in due rate distinte:
- anticipo del 30% sul premio totale con le competenze del mese di gennaio dell’anno di riferimento;
- conguaglio del 70%, liquidato sulla base del raggiungimento degli obiettivi e corrisposto nell’anno successivo a quello di riferimento, entro e non oltre il mese di aprile.
Gli accordi aziendali sono stati poi integrati in data 2 luglio 2018 con l’inserimento degli indicatori di riferimento per la parametrazione dei premi spettanti e l’adeguamento ai requisiti richiesti per beneficiare della detassazione dei premi.
La società ha fatto istanza all’Agenzia delle Entrate per verificare se il premio di risultato relativo al periodo d’imposta 2018, solo per la quota corrisposta a conguaglio nel corso 2019 e relativo alle annualità successive (pari al 70% del premio totale), potesse essere detassato ed essere quindi assoggettato all’imposta sostitutiva del 10%.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la funzione incentivante possa ritenersi assolta qualora sia la maturazione che l’erogazione del premio si realizzino successivamente alla stipula del contratto. Pertanto i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto ammissibile la detassazione per il 2018 solo sul 50% dei premi di risultato, vista la parziale vigenza dell’accordo modificativo (stipulato in data 2 luglio 2018). La società, inoltre, potrà recuperare, in sede di conguaglio 2020, le maggiori ritenute operate sul 50% del totale del premio relativo all’anno 2018.
Concludendo, l’Interpello dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le aziende che dopo l’entrata in vigore della legge 208 del 2015 avevano già in essere accordi non conformi alla disposizione normativa e che li hanno adeguati gli anni successivi con accordi seguenti, possono applicare la detassazione del premio di risultato ma solo per i premi maturati dopo gli accordi integrativi.
Sara Leon – Centro Studi CGN