IMU e TASI, le regole da tenere a mente prima del versamento del 16 dicembre

Si avvicina il termine del 16 dicembre per il versamento del saldo dell’IMU e della TASI sugli immobili. Sebbene dal 2020, per le imposte in esame, sia previsto l’assorbimento della TASI all’IMU, per ciò che riguarda il versamento del saldo, le regole rimangono le stesse e in molti casi non varia nemmeno la somma dovuta rispetto al versamento della rata di giugno, considerato che pochi Comuni hanno modificato le aliquote.

Gli importi da versare

Le disposizioni normative in materia di IMU e TASI per il 2019 stabiliscono che i Comuni avrebbero dovuto pubblicare le delibere sul sito del Ministero dell’economia entro lo scorso 28 ottobre. Prima di effettuare il versamento, è comunque consigliabile verificare sul sito del Ministero dell’Economia o del proprio Comune se sono state apportate modifiche alle aliquote e, in generale, ai regolamenti. Diversamente, chi non ha acquistato e non ha nemmeno venduto immobili nel corso del 2019, al fine di versare il saldo IMU/TASI, è sufficiente che riporti sul modello di versamento di dicembre gli importi pagati a giugno. Al contrario, i contribuenti che hanno acquistato (o ereditato) oppure venduto immobili nel corso del 2019 devono versare l’IMU e la TASI solo se lo hanno posseduto almeno 15 giorni nel corso del mese.

Le regole per l’abitazione principale

Ai fini IMU, per abitazione principale si intende quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Come già previsto dalla normativa vigente da numerosi anni,  l’IMU è dovuta sulle abitazioni principali soltanto se classificate catastalmente come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico): in questo caso l’IMU sarà dovuta al Comune applicando un’aliquota agevolata e una detrazione all’imposta così determinata (per le aliquote e per l’ammontare delle detrazioni è consigliabile sempre verificare quanto pubblicato sul sito del Ministero o del Comune).

Al contrario, se l’abitazione principale è classificata in una delle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, allora è esente dal pagamento dell’IMU.

Per esentare l’abitazione principale dal pagamento dell’IMU, quindi, devono contemporaneamente sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • l’immobile deve essere posseduto dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione o enfiteusi). A titolo esemplificativo, va detto che nel caso in cui nell’immobile ereditato ci abiti il coniuge superstite, lo stesso coniuge e anche gli altri proprietari non devono effettuare alcun pagamento dell’IMU;
  • il possessore e il suo nucleo familiare devono avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione principale. Nel caso in cui il possessore e la sua famiglia dimorino e abbiano residenze anagrafiche in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esenzione per l’abitazione principale e le sue pertinenze sarà possibile per un solo immobile. Inoltre, se ad esempio, il contribuente ha la residenza in un’abitazione, ma (di fatto) dimora in un’altra città, non sarà possibile beneficiare dell’esenzione. Infine, si ricorda che la residenza non è richiesta per il personale delle Forze dell’ordine, purché l’immobile non venga dato in locazione, e nemmeno per gli anziani ricoverati in casa di cura;
  • l’immobile deve essere classificato catastalmente in categorie diverse da quella A/1, A/8 e A/9.

Dal versamento delle imposte locali sono esentate anche le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte): si ricorda, però, che l’esenzione in esame è ammessa per non più di una pertinenza per ciascuna categoria sopra descritta anche se abitazione e pertinenza sono unitamente classificate (cioè con un unico numero subalterno).

Le particolari regole per locazione

I possessori di immobili affittati a canone concordato potranno beneficiare di uno sconto del 25% su IMU e TASI. Ne consegue che i proprietari verseranno solo il 75% dell’imposta, qualunque sia l’aliquota stabilita dal Comune. Si ricorda che per poter beneficiare delle relative agevolazioni è necessario che il contratto sia registrato.

L’agevolazione per i canoni concordati può essere utilizzata per i contratti a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari.

Il ravvedimento per i versamenti (anche per i pagamenti non effettuati in passato)

Come detto in premessa, il pagamento del saldo delle imposte locali va effettuato entro lunedì 16 dicembre. Tuttavia, i versamenti eventualmente effettuati dopo la scadenza possono essere regolarizzati ricorrendo al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte a seconda della data di versamento.

Alle medesime regole possono essere regolarizzati (con lo sconto) anche i versamenti non effettuati negli anni precedenti. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, infatti, estende la possibilità di regolarizzare i mancati versamenti dei tributi locali anche dopo la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione. Si ricorda che prima di questa modifica, al contribuente che non aveva effettuato il pagamento entro l’anno successivo, era concessa soltanto la possibilità di beneficiare della riduzione a 1/5 delle sanzioni dovute al momento della notifica dell’avviso da parte del Comune.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN