L’articolo 3-ter del D.L. n. 34/2019 come noto, ha differito, dal 30 giugno al 31 dicembre, la scadenza per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi. Di conseguenza, anche l’istituto del ravvedimento segue il differimento al 31 dicembre della dichiarazione Imu-Tasi.
Di conseguenza, le variazioni non conoscibili dal Comune avvenute nel corso del 2018 dovranno essere dichiarate entro la fine del mese di dicembre 2019.
Ovviamente il differimento dei termini per la presentazione della denuncia in esame comporta anche un effetto sul termine di applicabilità del cosiddetto ravvedimento lungo.
In materia di tributi locali, infatti, va ricordato che il ravvedimento può essere perfezionato al massimo entro i termini di scadenza della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
È possibile, quindi, regolarizzare l’omesso o il ritardato pagamento del saldo Imu 2018 mediante l’istituto del ravvedimento operoso perfezionando il versamento di quanto dovuto entro il 31 dicembre 2019.
Si ritiene che il principio sopra esposto possa valere anche nel caso di infedele dichiarazione e, in particolare, nel caso di omessa presentazione della denuncia: la ratio di quest’ultimo principio, si ritiene, risieda nel fatto che le disposizioni normative in materia di tributi locali (al contrario di quelle nazionali) non contemperano la “nullità” della denuncia presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN