Se il professionista appone il visto di conformità sulla dichiarazione, deve anche provvedere alla sua trasmissione. È questo il principio che si può desumere dalla Risoluzione 29 novembre 2019, n. 99/E.
Il visto di conformità, come noto, è indispensabile per attestare da un lato la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, per ottenere l’esonero dalla prestazione di garanzia nel caso in cui vengano chiesti all’Amministrazione finanziaria rimborsi Iva di ammontare eccedente la soglia di euro 30.000, nonché al fine di utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni se eccedono il valore di euro 5.000.
In relazione al quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione in esame, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, i soggetti abilitati sia alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sia a rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione in relazione alle dichiarazioni da loro predisposte, sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Ricorda altresì che, in base a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998, “ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), Dlgs n. 241/1997), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
- gli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze”.
Con particolare riferimento al punto e) sopra evidenziato, sempre ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, il decreto ministeriale 18 febbraio 1999 ha individuato come “altri incaricati”:
- le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’articolo 3 comma 3, lettere a) e b), del citato Dpr n. 322/1998
- le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr n. 322/1998,
purché l’abilitazione al servizio telematico Entratel sia richiesta a nome di uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr n. 322/1998.
Sotto il profilo procedurale, poi, ci si potrebbe chiedere se il professionista che ha rilasciato il visto di conformità o l’asseverazione debba anche essere considerato il soggetto che ha anche predisposto la dichiarazione. Anche in questo la risoluzione in commento ricorda che l’articolo 23 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, prevede, inoltre, che “le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”. Ne deriva che le dichiarazioni per le quali è apposto il visto di conformità o l’asseverazione si intendono sempre predisposte dal relativo professionista e che sulla dichiarazione, nella parte riservata all’Impegno alla presentazione telematica, vada sempre indicato il codice 2 e cioè dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio.
Da ultimo, la risoluzione ricorda che “I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse”.
Stante i vincoli normativi sopra evidenziati, quindi, secondo l’Agenzia delle entrate, “risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione”.
Tale orientamento, peraltro, sottolinea l’Agenzia è aderente anche a quanto precisato:
- nella circolare n. 21/2009 secondo cui “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”;
- nella circolare n. 28/2014, ricorda l’Agenzia, viene chiarito che “… nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione”. Pertanto, conclude l’Agenzia “è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione”.
Le sanzioni
Nella risoluzione n. 99/E del 2019, l’Agenzia delle entrate precisa che:
- “nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni”;
- al professionista “che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trovano applicazione rispettivamente l’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 … che disciplina, appunto, l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità previste nelle ipotesi individuate dal medesimo articolo”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN