Il bonus facciate estende il proprio perimetro di applicazione ma porta con sé una serie di limitazioni. Gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio 2020, infatti, prevedono che tra le spese agevolabili sostenute nell’anno 2020, rientrano anche quelle di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Le previsioni del testo originario
L’articolo 25 del disegno di legge originario prevedeva la detraibilità dall’Irpef del 90% per le spese sostenute nel corso dell’anno 2020, riguardanti gli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
La versione originaria dell’articolo 25 del Ddl approdato al Senato, quindi, presentava di fatto pochissime limitazioni. L’agevolazione, infatti, poteva essere fruita in relazione a quasi tutti gli interventi effettuati alla facciata, a qualsiasi tipo di immobile; inoltre non aveva legami con la disciplina sull’ecobonus per il cappotto termico; questo impianto normativo è stato rivisto in molti aspetti.
Le novità presentate al senato
Il nuovo testo dell’articolo 25 prevede che si può accedere al bonus anche solo per opere di pulitura o tinteggiatura esterna. Va detto, però, che se gli interventi interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie oppure se sono rilevanti sotto il profilo del risparmio energetico, tali interventi devono soddisfare i requisiti legati alla trasmittanza termica. Di particolare interesse anche il nuovo testo nella parte in cui prevede che: “Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Non muta, invece, la modalità con cui fruire della detrazione: sarà infatti spalmata in dieci quote annuali costanti di pari importo.
Le limitazioni previste nell’emendamento
Sono state riviste, innanzitutto, le aree nelle quali il bonus è ammesso. In pratica il bonus non sarà ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione. Infatti, il nuovo testo ammette all’agevolazione gli interventi effettuati negli edifici ubicati in “zona omogena” A – centro storico o “zona omogena” B – zona di completamento. Restano esclusi dall’agevolazione quindi gli interventi effettuati nelle zone da C a F, rispettivamente, la zona di espansione, la zona industriale, la zona agricola e la zona relativa ai servizi pubblici.
È stata inoltre allineata la normativa che disciplina il bonus per il restauro delle facciate a quella relativa all’ecobonus per il cappotto termico. Pertanto, mentre gli interventi di pulitura o di tinteggiatura possono beneficiare del bonus senza vincoli previsti dalla disciplina sull’ecobonus, se gli interventi ritoccano l’intonaco di almeno il 10% della facciata sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza.
Un terzo limite introdotto dal nuovo emendamento riguarda l’elenco degli interventi che potranno beneficiare della detrazione. Il testo originario, infatti, includeva ogni intervento effettuabile nella facciata di un immobile: cavi, grondaie e pluviali, impianti di qualsiasi natura. Il testo modificato, invece, prevede che l’agevolazione possa interessare soltanto le “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi” escludendo, di fatto, gli impianti come ad esempio gli infissi.
L’ultimo correttivo riguarda i soggetti che avrebbero potuto beneficiare del bonus: l’emendamento presentato al Senato prevedeva, infatti, che i soggetti titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo avrebbero potuto beneficiare del bonus, ridotto al 50%, per gli interventi effettuati sugli immobili di loro proprietà, ad esempio alberghi e immobili utilizzati a uso strumentale. Tuttavia, tale previsione non è stata accolta dalla Commissione bilancio del Senato: pertanto, i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo non potranno beneficiare del cosiddetto bonus facciate.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN