La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24100 del 26 settembre 2019, dispone che il contratto co.co.pro. (collaborazione coordinata a progetto) che presenta gli elementi essenziali dell’eterodirezione dell’attività del lavoratore, nonché la soggezione al potere disciplinare datoriale, gode della tutela prevista all’art. 32, co. 5 della L. n. 183/2010 e quindi si applica ad esso la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
L’ art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010 introdusse nel nostro ordinamento un regime risarcitorio forfettizzato per tutte le ipotesi di “conversione del contratto di lavoro a tempo determinato”, prevendendo, quale ristoro del danno subito dal lavoratore, un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per il periodo tra la cessazione di un rapporto a tempo determinato e la pronuncia di accertamento della diversa natura e della nullità del termine del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore.
L’articolo di legge risulta applicabile quindi in ogni caso di contratto di lavoro cui sia stato apposto un termine in maniera illegittima anche a prescindere dalla natura subordinata o parasubordinata e quindi ha portata estensiva in quanto si rivolge anche alle fattispecie di lavoro a progetto non genuino.
La vicenda riguardante la sentenza in oggetto trae origine da un rapporto di lavoro, inizialmente instaurato come co.co.pro., ma che in realtà nascondeva tutte le caratteristiche tipiche di un lavoro di tipo subordinato (art. 2094 cod. civ.).
Contratto quest’ultimo ritenuto, a seguito di verifica, assolutamente illegittimo in quanto erano presenti gli elementi dell’eterodirezione dell’attività del lavoratore stesso e della sua soggezione al potere disciplinare datoriale.
In particolare sono stati riconosciuti nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in esame, in esito alle risultanze istruttorie, l’elemento della subordinazione, ed in particolare il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
La decisione contenuta nella sentenza conferma la volontà del legislatore di ricomprendere nella legge 183/20210 tutti i casi di conversione del contratto a tempo determinato, in tal modo riconoscendo la sua applicabilità anche alle altre ipotesi di contratti di lavoro temporaneo, ossia al contratto di somministrazione ed in seguito anche al contratto di lavoro a progetto.
La stessa conferma così che l’indennità omnicomprensiva si applichi anche al contratto di lavoro a progetto illegittimo, e pertanto, occorre uniformarsi al seguente principio di diritto: “Il regime indennitario istituito dalla Legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione”.
In conclusione si ritiene applicabile l’art. 32, co. 5 della L. n. 183/2010 anche alle ipotesi di illegittimità del contratto di co.co.pro., evidenziando:
- da un lato il richiamo all’istituto del contratto a tempo determinato per tale tipologia contrattuale, destinata a cessare una volta eseguito il progetto;
- dall’altro, la presenza della generica e indistinta formula dell’automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto, in mancanza del progetto specifico.
Fabrizio Tortelotti