Strenne natalizie: trattamento contabile, fiscale e IVA

In occasione delle festività natalizie, ma anche in altre ricorrenze o festività, è consuetudine per le aziende donare ai propri dipendenti, clienti e fornitori beni in natura. Analizziamo il trattamento contabile, fiscale e IVA di questi omaggi.

Occorre innanzitutto distinguere se:

  • i soggetti destinatari dell’omaggio sono soggetti terzi (clienti o fornitori) oppure dipendenti, soci, collaboratori;
  • i beni oggetto dell’omaggio rientrano o meno nell’attività tipica dell’impresa.

Soggetti destinatari: trattamento contabile e fiscale

Soggetti terzi (es. clienti e fornitori) – gli omaggi natalizi erogati a soggetti terzi rientrano tra le spese di rappresentanza se effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni con l’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici (D.M. 19.11.2008).

Tali costi trovano collocazione nel Conto Economico alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione” (Principio contabile OIC 12).

I costi per l’acquisto dei beni destinati ad omaggio sono deducibili dal reddito dell’impresa:

  • interamente, se il valore di acquisto è pari o inferiore a 50,00€;
  • in proporzione ai ricavi, secondo quanto disposto dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore è superiore a 50,00€.

Se l’omaggio è costituito da più beni (es. cesta natalizia) è necessario considerare il costo dell’intera confezione.

Dipendenti, soci o collaboratori – diversamente da quanto descritto sopra, non possono invece considerarsi spese di rappresentanza le erogazioni gratuite a dipendenti, soci o collaboratori dell’azienda in quanto mancano le finalità di promozione e pubbliche relazioni.

I costi per l’acquisto dei beni destinati ad omaggio sono interamente deducibili dal reddito dell’impresa, a prescindere dal valore di acquisto, perché assimilabili ai costi per prestazioni di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 95 comma 1 del TUIR.

Per quanto riguarda l’IRAP, detti costi, rientrando tra i costi del personale, sono indeducibili indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro e dal metodo di calcolo adottato.

Per quanto concerne la tassazione in capo ai dipendenti destinatari dell’omaggio si applicano le disposizioni previste dall’articolo 51 comma 1 del TUIR, secondo il quale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente tutti i valori, a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali, nel periodo di imposta, e dal comma 3 dello stesso articolo, che esclude dalla formazione del reddito il valore dei beni ceduti di importo complessivo non superiore a 258,23€ (vedi anche circolare AdE 59/E del 22.10.2008).

Beni oggetto dell’omaggio: trattamento IVA

Per individuare il corretto trattamento IVA degli omaggi, distinguiamo i beni che costituiscono oggetto dell’attività tipica dell’impresa da quelli non inerenti l’attività.

Beni NON oggetto dell’attività

Soggetti terzi (es. clienti e fornitori) – la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA (art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72). Il trattamento IVA degli acquisti degli dipende dal valore unitario (se l’omaggio è costituito da più beni è necessario considerare il costo dell’intera confezione). La disciplina è dettata dal DPR 633/72 articolo 19-bis1 comma 1 lettera h “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”

  • Costo unitario pari o inferiore a 50,00€ – IVA DETRAIBILE
  • Costo unitario superiore a 50,00€ – IVA INDETRAIBILE.

Dipendenti, soci o collaboratori – per dipendenti e collaboratori, trova applicazione la Risoluzione del 16/10/1990 n. 666305 del Ministero delle Finanze “Viceversa, non è detraibile l’IVA assolta sugli omaggi fatti ai dipendenti, difettando la connessione con l’attività d’impresa”.

Beni oggetto dell’attività

La cessione gratuita è soggetta ad IVA. Ai fini della detrazione, l’IVA sui beni oggetto dell’attività di impresa è in tutti i casi DETRAIBILE; tuttavia l’impresa può scegliere di non esercitare la rivalsa IVA al fine di non assoggettare ad IVA la cessione gratuita (ai sensi dell’Articolo 2 comma 2 n. 4 DPR 633/72).

Monica Colussi – Centro Studi CGN