Il contribuente che ha dedotto i lavori di riqualificazione energetica come costo non può portarseli anche in detrazione d’imposta. A ribadirlo è stata la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza n. 1097/7 del 12 novembre 2019.
Si ricorda che tutti i contribuenti che eseguono interventi che aumentano i livelli di efficienza energetica sui propri immobili, possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’importo da portare in detrazione può variare dal 50% all’85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Nel caso di specie, una società immobiliare aveva proposto e vinto il ricorso in primo grado avverso una cartella esattoriale in cui le veniva imposto il recupero coattivo dell’IRES relativa all’anno 2012, per revoca dei benefici di cui alla Legge n. 296/2006. All’accoglimento del ricorso si era poi opposta l’Agenzia delle Entrate, chiedendo ed ottenendo il riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Ufficio. Infatti, secondo la CTR veneta, il bonus fiscale non è utilizzabile dalla società che ha già dedotto la somma come costo poiché, in tal caso, verrebbe utilizzata due volte, una come costo deducibile e l’altra come detrazione d’imposta IRES.
La normativa applicabile alla fattispecie in esame è quella prevista dalla Legge n. 296/2006 e dal D.M. 19/02/2007, che condiziona l’agevolazione utilizzata dalla società immobiliare al rispetto di alcuni specifici adempimenti tecnici e fiscali. Inoltre, tale normativa è stata concepita dal legislatore per favorire l’esecuzione dei lavori per il risparmio energetico da parte di tutti coloro che non avrebbero potuto detrarre in altro modo quel costo dal reddito imponibile. Pertanto la società in questione, seppur nel rispetto degli adempimenti tecnici e fiscali, non può portare in detrazione le quote relative ai lavori di risparmio energetico perché ha già dedotto il costo in contabilità e ciò appare in netto contrasto con il principio costituzionale che disciplina il regime impositivo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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