Con l’approvazione del Decreto Fiscale 2020 è stata anticipata al 2019 la decorrenza del nuovo regime dei lavoratori impatriti, dei docenti e ricercatori, inizialmente prevista per il 2020.
Il Decreto Legge 34 del 30 aprile 2019, denominato anche Decreto Crescita 2019 ed entrato in vigore dal 1° maggio 2019, ha ridisegnato la normativa relativa al rientro dei cervelli in Italia, potenziando il regime di favore degli impatriati, previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, e dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del DL numero 78 del 2010, applicando tali novità a coloro che avessero trasferito la residenza in Italia a partire dal 2020.
L’articolo 13ter della legge 157 del 19 dicembre 2019, che converte e modifica il Decreto Fiscale 2020, stabilisce l’istituzione del Fondo Controesodo al ministero dell’Economia: “Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo Controesodo, con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso”.
L’istituzione di tale fondo ha consentito di anticipare l’effetto degli sgravi per il rientro dei cervelli in Italia al 30 aprile 2019 anziché 1 gennaio 2020: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147”.
Vediamo ora, alla luce dell’articolo 5 del Decreto Crescita 34 del 2019, quali sono le agevolazioni attualmente in vigore per il rientro dei cervelli che hanno spostato la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019.
Lavoratori impatriati
I lavoratori in possesso di laurea che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019 dopo aver svolto, in maniera continuativa, un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi (conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream) e che si impegnano a restarvi per almeno 2 anni, godono dell’esenzione dalla tassazione del 70% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto; in sostanza concorre alla formazione del reddito complessivo da tassare solo il 30% del reddito prodotto.
Inoltre, per i contribuenti che scelgono di trasferire la residenza in una delle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l’esenzione sale al 90%; di conseguenza, il reddito prodotto in Italia concorre limitatamente al 10%.
Tale agevolazione è valida anche per i redditi di impresa prodotti dai soggetti impatriati che avviano un’attività di impresa in Italia. Infine, il Decreto Crescita estende alcuni benefici fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di almeno un figlio minorenne, a carico o in affido o nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, sia dopo il trasferimento che nei 12 mesi precedenti. In queste condizioni, l’abbattimento è pari al 50%, percentuale che sale al 90% (ossia il reddito concorre entro il limite del 10%) se i figli minorenni o a carico o in affido sono almeno 3.
Docenti e Ricercatori
I docenti e i ricercatori residente all’estero non in maniera occasionale, in possesso di un titolo di studio universitario e che hanno svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni, che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019, godono dell’abbattimento del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto a partire dal periodo d’imposta in cui diventa fiscalmente residente in Italia e per i 5 anni successivi (quindi per 6 anni in totale).
Il regime agevolato viene poi prolungato da 6 a 8 anni nel caso in cui il docente o ricercatore abbia un figlio minore o a carico oppure acquisti un’unità immobiliare residenziale in Italia, prolungamento che viene esteso a 11 o 13 anni nel caso in cui il contribuente abbia rispettivamente almeno due o tre figli minori o a carico.
Anche in caso di mancata iscrizione all’Aire, infine, sia ricercatori e docenti che gli altri lavoratori impatriati possono comunque accedere ai rispettivi benefici fiscali a patto che abbiano avuto la residenza in un Paese estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Sportivi professionisti impatriati
Gli sportivi professionisti impatriati possono godere di una misura di vantaggio ma in misura minore rispetto al passato, ovvero una detassazione pari al 50% invece del 70%. A differenza dei lavori impatriati e dei docenti e ricercatori, però, non potranno godere di un’estensione delle agevolazioni in caso di trasferimento al Sud, né della maggiorazione prevista in presenza di più figli a carico. Infine, l’applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.
Sara Leon – Centro Studi CGN