L’avvocato che eroga elevati compensi ai propri collaboratori e che, sebbene sia periodicamente lontano dallo studio (sostiene ingenti spese per trasferte), ha numerosi clienti, è assoggettato a IRAP poiché gli elementi sopra descritti rappresentano un sintomo che lo studio va avanti anche senza la sua presenza. È questo il principio della Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 20455 del 30 luglio 2019, ha respinto il ricorso del professionista.
I fatti contestati
Un lavoratore autonomo iscritto all’albo aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la debenza dell’IRAP per la presenza di una struttura organizzativa autonoma.
I giudici di prime cure e quelli della Commissione regionale avevano respinto le ragioni del contribuente che ricorreva in Cassazione denunciando, tra l’altro, il fatto che la Commissione tributaria regionale aveva disatteso in particolare i principi affermati dalla recente giurisprudenza di legittimità.
La pronuncia della Cassazione
Nel decidere sulla controversia in esame i giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 9451/2016, secondo cui “il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dall’articolo 2 del D.lgs. n. 446/1997, il cui accertamento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
In altre parole, secondo i giudici si è assoggettati a IRAP se la capacità produttiva del contribuente è potenziata per la presenza anche di un solo dipendente, purché rappresenti un elemento aggiuntivo del reddito prodotto dal professionista. In tal senso, l’orientamento secondo cui anche il ricorso a personale per la fornitura di servizi di telefonia o di segretariato in forma rilevante e non occasionale integra il presupposto dell’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata, perché permette al contribuente di potenziare il proprio reddito attraverso prestazioni non a carattere meramente esecutive.
In merito agli elementi che, nella fattispecie oggetto di ricorso, integrerebbero il presupposto dell’autonoma organizzazione, la Commissione regionale li aveva desunti attraverso:
- le significative voci di costo relative a compensi per lavoro dipendente e compensi a terzi risultati dal quadro RE della dichiarazione dei redditi del ricorrente;
- le spese per alberghi di rilevante ammontare, segno dell’assenza da studio per numerosi giorni;
- l’ingente numero di clienti.
Secondo i giudici, quindi, il rilevante contributo in particolare nei casi di assenza del professionista abbinato all’elevato compenso corrisposto a collaboratori e alla gestione di numerosi clienti, dimostrano che l’accrescimento della capacità produttiva dello studio si deve desumere anche attraverso l’esistenza di un adeguato sistema organizzativo che ha garantito la sua funzionalità anche nel caso di assenza del professionista.
In merito ai compensi e ai costi sostenuti da un contribuente di ammontare tale da rilevare ai fini IRAP, va ricordato che secondo quanto sancito con la sentenza n. 23557/2016 dalla Corte di cassazione, il valore assoluto dei compensi e dei costi non implica necessariamente l’esistenza del presupposto impositivo, “posto che i compensi alti possono essere sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo)”; mentre l’elevato ammontare delle spese può dipendere da costi strettamente collegati all’aspetto personale dell’attività professionale (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante utilizzato per il veicolo strumentale, eccetera) e costituenti mero elemento passivo per l’esercente l’attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all’implementazione dell’aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l’attività è concretamente esercitata”.
Tuttavia, nel caso in esame, l’operato dell’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto corretto perché i diversi elementi così abbinati hanno dimostrato l’esistenza di un’autonoma organizzazione che accresce i redditi dello studio anche in assenza del professionista.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN