L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 457 del 31 ottobre 2019, ha precisato che gli immobili pignorati e trasferiti con apposito decreto devono essere indicati nella dichiarazione di successione del proprietario degli stessi.
Nel caso preso in esame, alcuni immobili di proprietà del de cuius erano stati pignorati a seguito di una esecuzione immobiliare promossa da un suo creditore. Tali immobili conseguentemente sono stati aggiudicati al creditore e quindi a lui trasferiti con apposito decreto ma la procedura non è stata notificata al proprietario, attualmente deceduto.
Alla data di apertura della dichiarazione di successione tali immobili risultano pertanto facenti parte del compendio ereditario ma non più disponibili (a seguito del decreto di trasferimento).
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello sopra citato, afferma che gli immobili trasferiti con decreto di trasferimento devono essere inseriti nella dichiarazione di successione del proprietario degli stessi in quanto alla data del decesso tali immobili erano ancora nella sua titolarità.
L’Agenzia delle Entrate cita in merito l’art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990 secondo il quale “l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione [ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13]” e precisa che il pignoramento non priva il proprietario (debitore) del diritto di disporre dei beni pignorati ma ne limita la sua disponibilità.
L’Agenzia prosegue quindi precisando che detti immobili dovranno essere volturati e trascritti a seguito della presentazione della dichiarazione di successione. Come infatti ribadito dalla Corte di Cassazione “l’opinione secondo la quale la trascrizione della denuncia di successione sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell’opponibilità a terzi del legato ex lege, è priva di giuridico fondamento […] considerato che la denuncia di successione è atto avente rilevanza esclusivamente fiscale” (sentenza n. 31435 del 2/08/2007 della sezione V della Corte di Cassazione).
La voltura degli immobili dovrà essere effettuata indicando come soggetto “contro” il de cuius, come soggetto “a favore” l’eredità giacente, il cui curatore è stato nominato dal Tribunale a seguito della richiesta vantata dal creditore del de cuius.
Nel caso oggetto dell’interpello, la dichiarazione di successione sarà presentata dal curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 28 comma 2 del TUS entro il termine di dodici mesi dalla data in cui ha avuto notizia legale della usa nomina.
Alessandra Manfè – Centro Studi CGN