Erogazioni liberali ad istituti scolastici: dove indicarle in sede di dichiarazione

Sono diverse le tipologie di erogazioni liberali deducibili o detraibili nel dichiarativo, alcune delle quali riguardano le somme versate a favore delle scuole. Vediamo in quale rigo vanno indicate e a che condizioni.

L’art. 15, comma 1 del TUIR prevede che vi siano due righi in cui possono essere inserite le erogazioni liberali ad istituti scolastici, ossia i righi E8-E10 nel Modello 730 (RP8- RP10 nel Modello Redditi) con codice 12 e con codice 31. La detrazione è, per entrambi i righi, pari al 19% dell’imposta lorda, ma è importante concentrarsi sulle differenze per non errare nella compilazione del dichiarativo.

Il codice 12, relativo alle “spese di istruzione non universitarie”, annovera come detraibili i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e finalizzati alla frequenza degli stessi. Può rientrare, ad esempio, il corso di lingua, organizzato dagli organi scolastici al di fuori dell’orario delle lezioni e senza obbligo di partecipazione.  Il codice 31, rubricato “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici”, ammette la detrazione dei soli versamenti finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa sempreché non siano deliberati dalle relative strutture. Le agevolazioni sono tra loro incumulabili in riferimento al medesimo alunno.

Cos’altro differenzia questi due righi?

  1. i beneficiari dell’erogazione liberale. Il rigo E8 codice 12 riguarda l’istruzione non universitaria, sono quindi detraibili solo le erogazioni a favore delle scuole d’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, oltre ai Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati istituiti ai sensi del DPR 212 del 2005. Ben più ampio è lo spettro degli enti coinvolti nel rigo E8 codice 31, ossia: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le università e, dal 1° gennaio 2017, gli istituti tecnici superiori;
  2. gli importi detraibili. Il rigo E8 codice 12 ha un massimale definito di anno in anno (per l’anno d’imposta 2019, ad esempio, è pari a 800,00 €, come da Istruzioni ministeriali), il rigo E8 codice 31, invece, non ha massimale (Circolare 2.03.2015 n.3, risposta 1.15);
  3. il beneficiario della detrazione. Le spese previste al rigo E8 codice 12 sono ammesse in detrazione se sostenute nell’interesse proprio o di un familiare fiscalmente a carico, mentre nel rigo E8 codice 31 sono indicabili solo le somme sostenute direttamente dal contribuente, nel proprio interesse.

Facciamo un esempio: il contribuente Giorgio ha effettuato un pagamento alla scuola elementare frequentata dal figlio Francesco per un corso di teatro previsto dal POF (Piano Offerta Formativa) disposto dagli organi scolastici. Tale spesa può essere indicata nel rigo E8 codice 12, mentre non è ammessa nel rigo E8 codice 31 sia perché non è sostenuta nel proprio interesse sia perché si tratta di somma deliberata dall’istituto. Se invece Giorgio avesse sostenuto una spesa a suo nome finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Trieste, potrebbe indicarla solo nel rigo E8 codice 31 (se non deliberata dall’Università stessa), non in E8 codice 12 in quanto trattasi di versamento a favore di un ateneo.

Riassumendo, per indicare nel rigo corretto le erogazioni a favore delle scuole, è necessario verificare:

  • la tipologia di istituto a favore del quale la somma è versata,
  • se il versamento è avvenuto in virtù di una delibera dell’istituto scolastico,
  • se il pagamento è nell’interesse proprio o di un familiare fiscalmente a carico.

Si ricorda infine che, dall’anno d’imposta 2020, è necessario che i versamenti siano effettuati con mezzi tracciabili, pena la decadenza del beneficio fiscale.

Giulia Zanotto – Centro Studi CGN