I corrispettivi percepiti tramite apparecchi da intrattenimento o divertimento installati, in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Resta, però, l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. 633/72.
È la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il 21 gennaio scorso, in seguito ad una domanda di interpello di un contribuente che opera in qualità di service per l’esecuzione della raccolta del gioco lecito mediante alcuni apparecchi da intrattenimento collocati presso i locali di alcuni esercenti che hanno sottoscritto a loro volta un contratto con il concessionario.
In particolare, l’attività di raccolta del gioco esercitata dal gestore degli apparecchi da intrattenimento è svolta sulla base di un contratto di mandato senza rappresentanza per conto del concessionario stesso. In buona sostanza, il gestore provvede alla raccolta del denaro per le giocate comprensive di PREU (prelievo erariale unico) e del canone di concessione.
Per questa tipologia di attività, egli percepisce compensi distinti per tipologia di apparecchio gestito ed il relativo compenso viene annotato nel proprio registro dei corrispettivi, per la quota spettante, sulla base dei rendiconti ricevuti dal concessionario.
Oltre a questi corrispettivi, il gestore degli apparecchi per intrattenimento (interpellante) percepisce anche corrispettivi derivanti dalla gestione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro come flipper, biliardini, freccette e altri giochi per bambini.
I corrispettivi percepiti da queste attività vengono effettuati periodicamente e manualmente dai dipendenti del gestore degli apparecchi che ha presentato l’interpello e annotati nel registro dei corrispettivi con aliquota IVA al 22%. Da qui il dubbio se sia tenuto o meno alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ecco in sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Le somme percepite con riferimento agli apparecchi e congegni da divertimento costituiscono il compenso per il servizio di raccolta delle giocate. Tali somme sono esenti da IVA ex articolo 10, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72. L’articolo 22 della legge IVA consente di non emettere fattura per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 5 e ai numeri 7, 8, 9, 16, e 22 dell’articolo 10.
Tali compensi non rientrano tra i corrispettivi che devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’articolo 21, comma 6, lettera c, del D.P.R. 633/72 esclude dall’obbligo di emissione della fattura detti compensi, che possono quindi essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Con riguardo agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro, l’articolo 2 comma 1, lettera g) del D.P.R. 696/1996 prevede che non sono soggette all’obbligo di certificazione le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta e le prestazioni rese mediante apparecchi da intrattenimento e divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazione di qualunque specie.
Pertanto, anche i corrispettivi percepiti tramite gli apparecchi da intrattenimento o divertimento, installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, fermo restando l’obbligo di annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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