Il fenomeno che vede gli studenti residenti in Italia recarsi all’estero per motivi di studio è in forte aumento. Si pone quindi il problema di comprendere se siano detraibili e in che limiti i canoni di locazione per studenti fuori sede che si trasferiscono in uno Stato estero.
L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) e lett. i- sexies.01), del TUIR prevede la detraibilità dall’imposta lorda dei canoni derivanti dai contratti di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, da inserire nel modello 730 ai righi E8-10 con il codice 18.
Le condizioni e i requisiti per accedere al beneficio, qualora ci si muova all’interno del territorio nazionale, sono espressi in modo chiaro dalla vigente normativa (in merito si veda: Modello 730/2019: si complica la detrazione dei canoni di locazione per studenti universitari).
Questione più spinosa, relativamente alle condizioni per la detraibilità dei canoni, si pone nel caso in cui lo studente frequenti un’Università straniera, stipulando quindi un contratto di locazione in uno Stato estero.
Prima di tutto è necessario chiarire che anche se ci si sposta fuori dal territorio nazionale:
- deve essere rispettato il requisito della distanza. Non è sufficiente recarsi in uno Stato estero ma è necessario anche che la distanza tra il Comune di residenza dello studente e quello dove è ubicata l’Università sia almeno di 100 km;
- la detrazione non è ammessa se viene stipulato un contratto di sublocazione;
- la detrazione non spetta se si frequentano master, dottorati e corsi di specializzazione. È importante, infatti, prestare attenzione perché quello che in Italia è considerato un corso di laurea specialistica, all’estero potrebbe essere inquadrato come corso post laurea.
Tanto premesso, chi si trasferisce fuori dai confini nazionali per frequentare un’Università estera ha diritto alla detrazione se:
- lo Stato ha aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo,
- vi è stata l’iscrizione ad un corso di laurea presso l’Università straniera.
La prima verifica va quindi operata sul Paese dove si trova l’Ateneo: se uno studente, ad esempio, si trasferisce in Svizzera, non potrà detrarre i canoni di locazione per studenti fuori sede in quanto tale Stato non ha aderito all’Accordo e non appartiene, di conseguenza, allo Spazio Economico Europeo. Ciò non precluderà, invece, la possibilità di beneficiare della detrazione per le spese di istruzione universitaria sostenute, qualora siano rispettate tutte le condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Per quanto riguarda l’iscrizione all’Università, le casistiche che si possono presentare sono due, ossia che lo studente intraprenda il percorso di studi universitari all’estero o che aderisca ad un programma di mobilità studentesca (Erasmus). Mentre sul primo caso non vi sono dubbi in merito alla detraibilità della spesa, per il secondo la questione è, ad oggi, controversa. Vediamo perché.
La Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 con l’articolo 16 ha esteso la possibilità di fruire del beneficio fiscale, di cui al rigo E8 codice 18 del modello 730, agli «studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo» e medesima specifica viene fornita anche nella Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate. Sovente, però, coloro che aderiscono al programma Erasmus restano iscritti all’Università italiana e frequentano quella straniera in qualità di studenti ospiti. Ne consegue che non è soddisfatto il requisito dell’iscrizione all’istituto estero.
Ad oggi, l’Agenzia delle entrate non ha fornito specifiche su come interpretare la normativa, se in modo restrittivo o estensivo, creando incertezze che, si auspica, vengano risolte quanto prima.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN