Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in Legge 19 Dicembre 2019, n. 157 prevede importanti novità. Tale provvedimento va a regolare essenzialmente l’ambito fiscale, ma vi sono mutamenti rilavanti anche in materia di lavoro (con l’intento di contrastare le indebite compensazioni di crediti e l’illecita somministrazione di manodopera).
Il Legislatore infatti, modificando le previsioni di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del Decreto Legge n. 223/2006, modifica le procedure e le modalità di presentazione dei modelli F24 in cui sono riportati crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.
In generale, il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti (titolari e non titolari di partita Iva), per il versamento di tributi, contributi e premi. Esso è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
L’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, sancisce l’obbligo di versamento unificato delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS o ad altri istituti (es. Inail) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Nel caso in cui siano fruibili crediti tributari, questi possono essere compensati all’interno del modello F24 secondo le nuove modalità introdotte.
Nello specifico, il versamento unitario e la compensazione interessano i crediti e i debiti relativi:
- alle imposte sui redditi
- alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto
- all’imposta sul valore aggiunto
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata
- ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Il Decreto Legge n. 223/2006 ha statuito che, a partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
I canali telematici attraverso i quali è possibile effettuare i versamenti sono così individuati:
- in via diretta:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);
- attraverso gli intermediari telematici (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
L’accesso ai sistemi telematici è ammesso agli utenti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline (oppure avvalendosi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero – in possesso di un conto corrente bancario su cui addebitare il pagamento.
I contribuenti non titolari di partita Iva non sono obbligati al pagamento in via telematica (ma hanno comunque la possibilità di farlo) e possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.), una banca o un ufficio postale. Ma per tali soggetti resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” o in cui siano presenti compensazioni esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Alla luce delle modifiche normative apportate dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), i sostituti d’imposta che intendano effettuare la compensazione, tramite modello F24, di crediti tributari quali, ad esempio, quelli da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche da credito per Bonus Renzi, per crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I nuovi obblighi decorrono dal già 27 dicembre 2019 e pertanto ne consegue che:
- i sostituti d’imposta che utilizzeranno in F24 somme in compensazione devono effettuare i pagamenti solo ed esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline);
- la nuova operatività deve essere osservata sia dai titolari di partita IVA che dai privati;
- i servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di crediti non sono più ammessi.
I sostituti d’imposta accederanno ai canali telematici sopra descritti nel rispetto dei seguenti requisiti:
- Fisconline: dedicato a tutti i contribuenti minori e che effettuano, nel periodo d’imposta, ritenute d’imposta sino 20 soggetti (è ammesso anche l’accreditamento al canale Entratel);
- Entratel: riservato, invece, ai sostituti d’imposta che effettuano – sempre nel periodo d’imposta – ritenute.
A chiarimento di quanto sopra indicato, l’Agenzia delle Entrate, con la propria Risoluzione del 31 dicembre 2019, n. 110/E, fornisce le prime indicazioni operative in relazione alle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione. Nel provvedimento è confermato che tale nuova disciplina deve essere obbligatoriamente adottata in caso di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Inoltre con la medesima Risoluzione vengono individuati i codici tributo – ad uso dei sostituti d’imposta – che, qualora esposti con somme a credito nel modello F24, devono obbligatoriamente transitare attraverso i canali telematici o per mezzo degli intermediari abilitati.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato