L’articolo 3-sexies della Legge 12 dicembre 2019 n.156 estende l’applicazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, meglio conosciuto quale “Art-bonus”, anche ai nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia e di Matera.
Da un lato, la recente acqua alta del novembre 2019 ha messo in ginocchio l’intera laguna di Venezia causando disagi non solo ad abitanti e turisti, ma anche provocando ingenti danni al patrimonio storico artistico cittadino, dall’altro, il maltempo non ha risparmiato Matera, capitale europea della cultura 2019: qui un furioso temporale ha allagato i Sassi e buona parte dell’antico abitato.
Tali eventi hanno spinto il legislatore a non restringere l’ambito di applicazione del credito d’imposta, previsto al rigo G9 del Modello 730, solamente ai beni di esclusiva proprietà di:
- Pubbliche amministrazioni, quali MiBACT (in tutte le articolazioni), Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane e altre Amministrazioni dello Stato;
- Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (così come individuati dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese e Centri di produzione teatrale e di danza e Circuiti di distribuzione;
- Soggetti Concessionari / Affidatari di beni culturali pubblici.
Conseguentemente è stata ampliata la platea dei potenziali interventi destinatari della misura agevolativa a tutte le erogazioni liberali volte a promuovere azioni di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali, da intendersi in senso ampio così come previsto dall’art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42), delle città di Venezia e Matera facenti parte anche del patrimonio di enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
Allo stesso tempo, ai fini dell’applicazione dell’Art bonus, si sottolinea che, per il resto del territorio nazionale, un ente ecclesiastico può considerarsi quale beneficiario di erogazioni liberali unicamente nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’ente ecclesiastico sia il concessionario o affidatario/gestore del bene;
- il bene oggetto di erogazione sia di proprietà di un ente pubblico.
In questo contesto, con riguardo alle erogazioni liberali effettuate da benefattori persone fisiche, si ricordano alcune caratteristiche del funzionamento dell’agevolazione.
Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di eguale importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è usufruibile negli anni seguenti ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Per ulteriori approfondimenti riguardo i limiti del credito d’imposta in esame si rimanda all’utile approfondimento Art bonus: ecco le agevolazioni per la cultura.
Al fine di poter fruire della misura agevolativa in esame i mecenati che effettuano le erogazioni liberali sono sempre tenuti a:
- documentare il sostenimento dell’onere mediante:
- ricevuta del versamento bancario o postale;
- ricevuta nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata in caso di utilizzo di carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o, per le erogazioni effettuate mediante carta di credito, copia dell’estratto conto;
- premurarsi di aver fornito al beneficiario la propria identità fiscale (codice fiscale o partita iva).
Successivamente i soggetti beneficiari dell’erogazione liberale devono:
- comunicare e rendere note le modalità di utilizzo delle somme ricevute, come indicato dall’art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 2014 e chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E. Roma, 31 luglio 2014.
È bene evidenziare che, in corso di compilazione del Modello 730/2020 (periodo d’imposta 2019), le persone fisiche devono inserire l’ammontare delle erogazioni effettuate nel quadro G, Sezione VII, rigo G9, così come indicato dal Modello 730/2020 – Istruzioni per la compilazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
Marco Migotto – Centro Studi CGN