In presenza di un mutuo ipotecario volto all’acquisto dell’abitazione principale spetta una detrazione fiscale pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori. È possibile fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore abituali sono divenuti inagibili?
Per poter usufruire della detrazione, l’Agenzia delle entrate richiede il rispetto di determinati requisiti:
- il contratto di mutuo deve essere ipotecario;
- il contribuente deve essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare;
- l’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale propria o dei propri familiari entro un anno dall’acquisto.
In merito a quest’ultimo punto, l’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR ammette delle deroghe per:
- Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, purché l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà;
- soggetti ricoverati in case di cura o istituti sanitari, a condizione che l’immobile non venga locato;
- chi si trasferisce per motivi di lavoro fintanto che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l’immobile venga locato.
Ci si chiede dunque se sia ammissibile una deroga in tal senso anche per i contribuenti residenti in territori colpiti da eventi calamitosi, come terremoti o alluvioni per citarne alcuni, che si avvalgono della detrazione per gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto dell’abitazione principale.
Possono, tali soggetti, continuare a fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili?
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.3 ritenendo che, nel caso prospettato in cui l’unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.
Pertanto, a seguito di tale intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria, è possibile concludere che il contribuente che sta continuando a sostenere il pagamento delle rate del mutuo nonostante sia stato costretto a trasferire la propria dimora abituale a seguito di eventi calamitosi, potrà continuare a godere del diritto alla detrazione degli interessi passivi.
Eva Barbon – Centro Studi CGN