Il Decreto “Cura Italia” prevede, tra le varie misure, anche la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali in corso di pagamento. A stabilirlo è l’articolo n. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. Chiariamo, quindi, quali sono le conseguenze operative del provvedimento.
Sono sospesi i termini dei versamenti sia delle entrate tributarie che non tributarie, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Infine, sono sospesi i termini dei pagamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. È previsto che non si procederà al rimborso di quanto già versato.
Con le FAQ del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiarito che per le cartelle i cui pagamenti scadono nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio) si potrà inoltrare la richiesta di rateizzazione entro il 30 giugno 2020.
Analoga indicazione è fornita per le rate scadenti dall’8 marzo al 31 maggio derivanti da piani di dilazione, il cui pagamento è temporaneamente sospeso perché dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020.
Viene, inoltre, precisato che durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non potrà attivare alcuna procedura cautelare o esecutiva per le cartelle i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020.
Infine, viene ribadito che l’Agente della Riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui sopra.
Per fare fronte ai provvedimenti di sospensione di cui sopra, viene prevista l’applicazione delle disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 e cioè la sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (anche per es. in tema di IVA all’importazione), alle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, c. 792, della L. n.160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali (es. Province – Comuni per TARI).
Infine, il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» e quello del 31 marzo 2020 del cosiddetto «saldo e stralcio» sono differiti al 31 maggio 2020.
Attenzione si deve porre ai pagamenti dovuti per le rate derivanti dagli avvisi bonari inviati dall’Agenzia delle Entrate ex artt. 36bis e 36ter D.P.R. n. 600-1973 e art. 54bis D.P.R. n. 633-1972, perchè nel provvedimento non si rinviene alcun differimento.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo