Il decreto Cura Italia ferma anche le procedure di accertamento

Il Decreto “Cura Italia” prevede, tra le varie misure, anche lo stop all’attività di accertamento degli enti impositori. La sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori è prevista dal’art 67 del D.L. n. 18/2020. Chiariamo, quindi, quali sono le conseguenze operative del provvedimento.

Sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’art. 11 della L. n. 212/2000, e anche quelle previste per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo e in tema di interpello sui nuovi investimenti.

Per il medesimo periodo è altresì sospeso il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui sopra, nel caso in cui esse siano carenti di alcuni requisiti essenziali. Sono inoltre sospesi i termini per l’inoltro della domanda in via telematica al regime di adempimento collaborativo e i particolari termini per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

In relazione alle istanze di interpello di cui sopra, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono altresì sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, debitamente autorizzate, nonché le risposte alle istanze formulate per l’accesso ai documenti amministrativi e l’accesso civico a dati e documenti.

Infine, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si deroga alla disposizione che prevede che “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.

Quindi, l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 richiamando l’art.12 del D.Lgs. n. 159/2015 – Riforma della riscossione – prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

L’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui sopra.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo