Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari, le rate delle cartelle e le adesioni agli accertamenti

Nell’ambito della sospensione dei versamenti e degli adempimenti, sembra che il decreto 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia) non abbia considerato gli avvisi bonari, le adesioni e le rateazioni degli accertamenti.

Avvisi bonari

Un aspetto che emerge dalla lettura degli articoli del decreto n. 18/2020 è che la sospensione degli obblighi di versamento non ha carattere generale; infatti, i tributi e i contributi oggetto dell’agevolazione sono dettagliatamente elencati.

In particolare, l’articolo 62 del decreto, sebbene regolamenti un perimetro ampio, si preoccupa di regolare la sospensione degli adempimenti “diversi dai versamenti”. Tale espressione, quindi così formulata non può ricomprendere anche l’obbligo di pagamento dell’avviso bonario.

La sospensione dei termini di versamento non può essere estesa agli avvisi bonari nemmeno se si considera il contenuto dell’articolo 67 del decreto poiché, se da un lato l’articolo si preoccupa di sospendere tutte le attività degli Uffici finanziari, dunque anche quella di liquidazione, dall’altro va anche detto che tale previsione non riguarda obblighi del contribuente poiché si rivolge esclusivamente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Infine, se si analizza il successivo articolo 68, rubricato Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, si può concludere che il blocco dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie devono derivare “da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”. Anche in questo caso, quindi, si deve purtroppo concludere che debbono considerarsi esclusi dal disposto del suddetto articolo 68 gli avvisi bonari poiché costituiscono importi non iscritti a ruolo.

Stante l’analisi sopra descritta, quindi, si deve purtroppo concludere gli avvisi bonari hanno potuto beneficiare della sospensione che ha rinviato genericamente tutti i versamenti effettuati in favore della Pubblica Amministrazione dal 16 al 20 marzo 2020.

Atti di adesione

Il decreto Cura Italia, inoltre, non ha regolamentato nemmeno le adesioni agli accertamenti. Ne deriva, quindi, che dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i contribuenti potrebbero essere obbligati al versamento, considerando gli ordinari termini di scadenza, per ciò che riguarda:

  • la scadenza dei 20 giorni, che matura una volta sottoscritto l’atto di adesione;
  • la scadenza di una delle rate oggetto della dilazione riguardante l’adesione sottoscritta in precedenza.

Rate cartelle e accertamenti

Un ultimo aspetto che dovrà probabilmente essere chiarito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il versamento relativo alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi. Secondo quanto riportato nel decreto, infatti, il pagamento di tali atti, il cui termine scade dall’8 marzo al 31 maggio 2020, deve essere eseguito “in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, cioè entro il 30 giugno 2020. Ora, sappiamo dalla normativa di settore che le cartelle di pagamento e gli atti di accertamenti possono beneficiare della dilazione dell’ammontare dovuto ma, sulla base del dettato letterale del decreto, sembra che il pagamento debba essere effettuato integralmente entro il 30 giugno 2020.

Si ritiene, infatti, impossibile che una disposizione normativa varata per far fronte a un momento così grave per l’economia del paese comporti, di fatto, la decadenza di un’agevolazione (la dilazione) peraltro già prevista dalla normativa.

Un ultimo aspetto, infine, riguarda i contribuenti con una rateazione dell’ammontare delle cartelle di pagamento o di un avviso di accertamento in corso. Anche se al riguardo il decreto non dispone nulla esplicitamente, si deve necessariamente ritenere che, per i casi sopra evidenziati, entro la scadenza del 30 giugno 2020 il contribuente debba versare in un’unica soluzione le sole rate “scadute” tra l’8 marzo ed il 31 maggio se non già versate.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN