Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’Inps fornisce le prime istruzioni operative per la richiesta del congedo straordinario per emergenza COVID-19 a beneficio dei genitori lavoratori.
In base agli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico oppure iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno facoltà di richiedere un periodo di astensione aggiuntiva dal lavoro della durata di 15 giorni, indennizzato con il 50% della retribuzione.
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, nello specifico:
- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale ( 32 del D.Lgs. n. 151/2001);
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni (in questo caso, però, a fronte dei 15 giorni di congedo non viene erogata alcuna indennità economica).
I genitori lavoratori possono richiedere il congedo COVID-19 per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 aprile 2020 (periodo di sospensione delle attività scolastiche), a condizione che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
Si ricorda, infine, che il congedo COVID- 19 può essere fruito in maniera continuativa o frazionata, ma, a differenza del congedo “ordinario”, è consentito solo a giornate intere e non in modalità oraria.
Vediamo ora le diverse modalità di presentazione delle istanze di congedo COVID-19 previste dall’Inps.
Il congedo parentale COVID-19 per i lavoratori del settore privato
1) Genitori lavoratori che hanno già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stanno usufruendo del relativo beneficio: non devono presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione, infatti, saranno considerati d’ufficio come congedo COVID-19 (indennizzati con il 50% della retribuzione).
2) Genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni:
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- qualora non abbiano già usufruito totalmente del congedo parentale ordinario, possono presentare una nuova domanda di congedo COVID-19 e i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione saranno considerati d’ufficio come congedo COVID-19 (indennizzati con il 50% della retribuzione);
- qualora abbiano già usufruito totalmente del congedo parentale ordinario, devono presentare domanda di astensione solo al proprio datore di lavoro, fermo restando l’onere di presentare apposita istanza all’INPS non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche (in merito alle tempistiche di adeguamento l’INPS darà comunicazione con successivo messaggio).
3) Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS, dal momento che per i 15 giorni di congedo non verrà erogata alcuna indennità economica né sarà riconosciuta la contribuzione figurativa.
Il congedo parentale COVID-19 per i lavoratori del settore pubblico
I lavoratori del settore pubblico non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, bensì direttamente alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni fornite dalla stessa.
Il congedo parentale COVID-19 per i lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi
- Genitori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno: possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
- Genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto i limiti previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale: devono presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19 utilizzando le procedure dedicate una volta completato l’adeguamento delle procedure informatiche (in merito alle tempistiche di adeguamento l’INPS darà comunicazione con successivo messaggio); la domanda, ancorché presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti, a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non superiore a 15 giorni. Per tali categorie di lavoratori, però, gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale.
Sara Leon – Centro Studi CGN