Il mondo assicurativo, in questo momento così delicato a causa dell’emergenza Coronavirus, ha reagito in modo proattivo. L’effetto più importante è stato lo slittamento delle scadenze delle RC auto: tale modifica, sancita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020, tra le varie misure previste dal Governo, all’articolo 125, ha stabilito una proroga dei termini per la RC auto.
Il periodo di 15 giorni successivo alla scadenza della polizza, chiamato in gergo assicurativo periodo di comporto, è stato prolungato infatti di ulteriori 15 giorni.
Ora, tutte le auto e le moto, con la polizza in scadenza tra il 21 febbraio ed il 30 aprile, potranno usufruire di un periodo di copertura assicurativa di 30 giorni dalla data di scadenza.
Si precisa, tuttavia, che l’estensione del periodo di ultrattività da 15 a 30 giorni pare limitata alla sola garanzia RCA e non anche alle altre estensioni aggiuntive (come ad esempio le garanzie furto e l’incendio).
Durante questo periodo il mezzo può quindi tranquillamente circolare sulle strade italiane ed eventuali sinistri causati dall’assicurato dovranno essere risarciti dalla compagnia. Allo stesso tempo, le Forze dell’Ordine non potranno prevedere alcuna sanzione per mancata copertura.
Possiamo dunque affermare che questa emergenza Coronavirus ha riscritto il calendario di diverse scadenze legate al mondo automobilistico e motociclistico.
Infatti, oltre alle assicurazioni sono state prorogate anche le validità delle patenti di guida; adesso, infatti, per tutte quelle scadute dal 31 gennaio, la nuova scadenza è stata prorogata al 31 agosto.
Per quanto riguarda le revisioni e i collaudi, invece, i veicoli potranno circolare anche dopo la scadenza naturale (per tutti i mezzi che avrebbero dovuto essere controllati tra marzo e luglio), a patto che la revisione venga effettuata entro il 31 ottobre.
Nell’ambito della tutela del lavoro, invece, alcune compagnie hanno autonomamente predisposto delle polizze “malattia” in favore delle aziende a tutela di tutti i dipendenti delle stesse; queste tipologie di polizza prevedono una copertura assicurativa in caso di ricovero ospedaliero causato dal Virus COVID-19 in favore dei dipendenti, con la possibilità di una diaria da ricovero giornaliera, diaria forfettaria per la convalescenza, assistenza con informazioni e pareri medici immediati.
Anche in campo professionale, per quanto riguarda la copertura delle polizze di responsabilità civile, le compagnie assicurative si sono dimostrate più flessibili: alcune, infatti, hanno previsto la possibilità di effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi alla stipula o rinnovo di polizza (come ad esempio per i Dottori Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del lavoro), garantendo comunque la copertura; altre compagnie, invece, hanno previsto il prolungamento dei termini di mora da 15 a 30 giorni.
Sottolineiamo, tuttavia, che le suddette sono scelte commerciali delle singole compagnie assicurative e, pertanto, si consiglia sempre di verificare con il proprio consulente cosa prevede per questa ipotesi il contratto assicurativo.
Luca Vallavanti – Centro studi CGN