Quali sono i requisiti per poter richiedere l’assegno di maternità? Quali sono le modalità di presentazione della domanda? A quanto ammonta il beneficio?
L’assegno di maternità è un contributo economico previsto dall’art. 66 della legge 448/98, successivamente integrato dall’art. 74 del D.lgs. 151/2001. A partire dal 1° gennaio 2015, infine, con la pubblicazione del DPCM n. 159/2013 viene stabilito che le soglie utili a verificare il diritto all’assegno devono basarsi sull’indicatore ISEE e non più all’ISE.
L’assegno viene erogato dall’INPS, ma la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro sei mesi dalla data del parto, o da quando il bambino adottato o ricevuto in affidamento preadottivo ha fatto ingresso nella famiglia anagrafica.
Requisiti
- Avere residenza nel territorio dello Stato italiano al momento dell’evento (nascita o ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo);
- Non beneficiare di indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali);
- Non beneficiare di alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro (retribuzione) per il periodo di maternità;
- Avere un valore ISEE non superiore a 17.416,66 euro.
La madre richiedente deve inoltre essere alternativamente:
- cittadina italiana o comunitaria;
- cittadina di paese terzo se:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare di cittadino italiano, dell’UE o di soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- rifugiata politica;
- apolide;
- titolare della protezione sussidiaria;
- ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
Presentazione della domanda
Come già anticipato, la domanda deve essere presentata esclusivamente dalla madre al Comune di residenza fatta eccezione per particolari casistiche:
- decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): la domanda viene presentata dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- madre minorenne o incapace di agire: la domanda viene presentata dal padre maggiorenne a condizione che:
- la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto;
- il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre: il beneficio viene richiesto dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori: la domanda viene presentata dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica;
- separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo: il beneficio è richiesto da colui che ha il minore nella propria famiglia anagrafica a condizione che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- adozione speciale di cui all’art 44, comma 3, legge 184/1983: la domanda va presentata dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi.
Anche in questi casi, l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica al richiedente.
In caso di esito positivo, la richiesta viene trasmessa all’INPS che provvederà al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario comunicato compilando il Modello SR163.
Attenzione: con circolare n. 48 del 29.03.2020 l’INPS ha eliminato la necessità di compilazione del modello SR163.
A partire dunque dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione del modello SR163, né Poste Italiane e gli Istituti di credito saranno più tenuti alla sua validazione.
Importo del beneficio
L’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, è pari 1.740,60 euro corrispondenti a 348,12 euro per 5 mensilità.
Il diritto di accesso al beneficio e l’importo spettante vengono determinati sulla base del valore ISEE, che non deve essere superiore a 15.416,66 euro.
Giulia Breda – Centro Studi CGN