Bonus babysitting: quali sono le modalità di presentazione della domanda?

Con il Messaggio 1465 del 2 aprile 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta del bonus babysitting per emergenza COVID-19 a beneficio dei genitori lavoratori.

In base agli articoli 23 e 25 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico oppure iscritti in via esclusiva alla gestione separata, con figli di età non superiore a 12 anni, hanno facoltà di richiedere alternativamente:

  • un congedo parentale straordinario della durata di 15 giorni, indennizzato con il 50% della retribuzione;
  • un contributo per l’acquisto di servizi di babysitting.

Il limite massimo di tale contributo, definito “Bonus babysitting” è pari a 600 euro, aumentato a 1.000 euro per i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come previsto per il congedo straordinario, anche il bonus per l’acquisto di servizi di babysitting deve essere utilizzato nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, a partire dal 5 marzo 2020.

La domanda di contributo deve essere effettuata dal genitore richiedente, in modalità online sul sito dell’INPS tramite uno dei seguenti dispositivi:

  • PIN rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle precedenti credenziali, la domanda di bonus può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata prevista dal Messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio online della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN.

In alternativa alla presentazione sul portale web dell’Istituto, la domanda di bonus babysitting può anche essere inoltrata tramite:

  • il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile), comunicando all’operatore del Contact center la sola prima parte del PIN;
  • gli Enti di Patronato.

Vediamo ora qual è l’iter di richiesta e di erogazione del bonus babysitter.

  1. Compilazione della domanda. Nella procedura online dell’INPS è necessario compilare l’anagrafica del richiedente, del minore e dell’altro genitore, specificando la categoria lavorativa di appartenenza e dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020. In presenza di minori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92) è necessario segnalare tale condizione e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale.
  2. Invio della domanda. Per inviare la domanda è sufficiente cliccare sul tasto “salva e invia”, dopo aver apposto il flag relativo all’accettazione della privacy. Successivamente sarà comunque possibile accedere alla sezione “consultazione”, per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, che verrà resa disponibile nei giorni successivi all’inoltro.
  3. Fase di istruttoria. L’INPS sottopone la domanda ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione.
  4. Erogazione del bonus. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul “libretto famiglia” di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Ne consegue che anche le prestazioni lavorative dovranno essere retribuite con lo stesso strumento del “libretto famiglia”.

Il “libretto famiglia” è uno strumento virtuale con il quale l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per i lavori domestici, l’assistenza domiciliare e l’insegnamento privato supplementare. Dal momento che il bonus babysitting viene erogato tramite “libretto famiglia”, sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (babysitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito INPS.

La registrazione permetterà al beneficiario del bonus di visualizzare all’interno della sezione “portafoglio elettronico” l’importo erogato (600 o 1.000 euro) e di effettuare la cosiddetta “appropriazione telematica”, in mancanza della quale ci sarà la rinuncia tacita al beneficio stesso. Dopodiché il datore di lavoro potrà inserire le “prestazioni svolte” selezionando come modalità di pagamento la sezione “Bonus Covid 19”. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di babysitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Si ricorda, infine, che le prestazioni da “libretto famiglia” devono essere remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600 o 1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus). In merito alla tempistica di erogazione del bonus, l’INPS ha comunicato che le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso: ad esempio, se il giorno 2 maggio registro nel portale le prestazioni che la babysitter ha svolto ad aprile, le stesse verranno accreditate il 15 maggio.

Sara Leon – Centro Studi CGN