I comproprietari di terreni edificabili, non in possesso della qualità di IAP o di coltivatori diretti, non versano l’IMU in modo ordinario

I benefici IMU per i terreni edificabili, posseduti e condotti da coltivatori o imprenditore agricolo, spettano soltanto a questi ultimi e, comunque, limitatamente alla quota del terreno in loro possesso e non possono essere quindi estesi agli altri contitolari privi di tali caratteristiche.

Il comma 743 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), infatti, stabilisce che in presenza di più soggetti passivi con riferimento a uno stesso immobile, “ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria”.

Cerchiamo di ricostruire la vicenda iniziando, però, col dire che tale previsione normativa si pone in netta contrapposizione rispetto a quella vigente fino al 2019.

Cos’era previsto fino al 2019

Ai fini IMU (e Tasi), l’articolo 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, richiamando l’agevolazione di cui all’articolo 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, considerava non fabbricabili i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agricola. In altre parole, anche se, sotto il profilo meramente urbanistico, l’area interessata conservava la sua destinazione edificabile, ai fini IMU (e Tasi) l’area veniva equiparata a terreno agricolo e quindi, per i coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali, veniva considerata esente da imposta.

In relazione alla finzione di non edificabilità delle aree in esame, anche il Ministero dell’Economia e delle finanze, nella circolare 3/DF/2012, richiamando la posizione della Cassazione espressa nella sentenza n. 15566/2010, affermava che il beneficio doveva trovare applicazione anche per i contitolari del soggetto in possesso dei requisiti.

La sentenza della Suprema corte sopra richiamata, infatti, aveva sancito che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”.

Cosa è previsto dalla legge di stabilità per 2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020), intervenendo sul punto, limita l’agevolazione sopra ricordata al solo titolare in possesso dei requisiti.

Nell’articolo 1, comma 743, infatti, si legge che “In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.

Esemplificando, se Mario e Giovanni sono comproprietari al 50% di un terreno edificabile ma tale bene è coltivato soltanto da Giovanni, in possesso della qualifica di IAP, dal 1° gennaio 2020 soltanto quest’ultimo potrà beneficiare dell’agevolazione derivante dalla finzione di non edificabilità.

Pertanto, Mario sarà costretto a versare l’IMU sulla base delle aliquote ordinariamente previste dal Comune per l’area edificabile.

I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Contrariamente alle previsioni sopra descritte, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione 10 marzo 2020, n. 2/DF ha precisato che “la finzione giuridica di cui alla lett. d) del comma 741 continua a trovare applicazione, anche alla luce del comma 743, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari”.

Secondo quanto riportato nella Risoluzione, infatti, l’orientamento ormai ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cominciare dalla sentenza 30 giugno 2010, n. 15566 nonché, tra le altre, dalle ordinanze n. 16796 del 2017, n. 17337 del 2018 e n. 23591 del 2019, prevede che “nell’ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari”.

In particolare, dal testo della sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010 sopra richiamata, si può desumere che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”.

Ed è proprio del carattere oggettivo dell’area del quale occorre tenere conto quando il comma 743 richiede l’applicazione degli “elementi…oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso”.

In aderenza a tale ultimo principio oggettivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiunge che “lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area, si riflette anche a favore degli altri comproprietari, i quali, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., non possono alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all’esercizio dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto dimodoché, gli stessi, si trovano in una situazione d’impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area”.

Stante le argomentazioni così ampie e circostanziate, con la suddetta risoluzione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi chiarito che la fictio iuris, che considera come non fabbricabile il terreno alle condizioni prescritte dal comma 741, lett. d) del medesimo art. 1, operi nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché “ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN