Il decreto Cura Italia è intervenuto prevedendo, all’art. 20, che le aziende, le quali alla data di entrata in vigore dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), in sostituzione di quello già attivo, per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è, pertanto, subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 19 del D.L. 18/2020 non sarà conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, non si applicano le disposizioni generali limitatamente ai termini procedimentali.
In argomento, l’INPS con il proprio Messaggio del 20 marzo 2020 n.1287, ha fornito le prime indicazioni alla Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”, stabilendo i requisiti per le istanze, le modalità di richiesta e le novità relative all’istruttoria.
In particolare il Messaggio chiarisce che le aziende, destinatarie alla data del 23 febbraio 2020 di un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non potranno accedere alle integrazioni salariali ordinarie, saranno beneficiarie, in luogo della CIGO, della cassa integrazione in deroga secondo le disposizioni della Regione in cui ha sede l’azienda o la sua unità produttiva interessata.
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Successivamente l’Istituto, con il Messaggio del 12 marzo 2020 n. 1118, ha previsto le modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria (in sostituzione della CIGS) dopo l’emanazione del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 che disponeva le prime azioni a favore delle aziende coinvolte dall’emergenza sanitaria in particolare nelle c.d. zone rosse.
Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) possono così sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa richiedendo l’integrazione salariale ordinaria, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS D.L. n.9/2020”
Infine, con un nuovo intervento sempre a cura dell’INPS (Circolare del 28 marzo 2020, n 47) sono state disposte le indicazioni operative atte ad una corretta sostituzione della CIGS con gli ammortizzatori ordinari previsti dal D.L. 18/2020.
In particolare, le domande di integrazione salariale ordinaria dovranno essere presentate per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, previa sospensione del trattamento straordinario in corso presentando, a cura delle aziende interessate, apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.
L’istanza di sospensione deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione.
Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
Francesco Geria- LaborTre Studio Associato