COVID-19, al via le indennità per i collaboratori sportivi

Con la pubblicazione del DM 6 aprile 2020 a cura del Ministero dell’Economia e Finanze anche i collaboratori sportivi potranno presentare la richiesta per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

Il decreto attua quanto previsto dall’art. 96 del DL “Cura Italia”, estendendo la misura dell’indennizzo:

  • ai titolari di rapporti di collaborazione (ex art. art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR)
  • stipulati con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche
  • con contratto in vigore alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data del 17 marzo scorso, giorno dell’entrata in vigore del DL 18/2020.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta agli enti che operano nel mondo dello sport, in quanto le società, le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti operanti devono essere iscritti nel Registro tenuto dal CONI.

Viene espressamente previsto che le domande saranno valutate in ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

  • in via privilegiata, i collaboratori sportivi che nell’anno 2019 hanno percepito compensi non superiori complessivamente a 10.000 euro;
  • le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

Sono esclusi dall’indennità in commento i percettori:

  • di redditi di lavoro autonomo professionale;
  • di redditi da lavoro dipendente e a questi assimilati;
  • nonché di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati.

Nel decreto viene evidenziata altresì la non cumulabilità dell’indennità per i collaboratori sportivi con le prestazioni e le altre indennità previste dal DL “Cura Italia” (di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44); inoltre, l’indennità non può essere riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza. Anche in questo caso, al pari delle altre indennità, si tratta di un importo avente natura risarcitoria, non imponibile ai fini IRPEF.

La procedura prevede l’erogazione dell’indennità a seguito della presentazione di domanda:

  • entro il 30 aprile 2020
  • alla società Sport e Salute spa
  • tramite la piattaforma informatica a cura della stessa società.

La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

a) dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta elettronica e telefonici);

b) dati relativi alla collaborazione sportiva (parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione);

c) IBAN dell’avente diritto;

d) assenso al trattamento dei dati personali secondo l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica;

e) dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 di:

  • preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020;
  • di sussistenza del requisito in merito al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  • di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4 del 2019.

Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti:

a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;

b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;

c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.

Le domande verranno esaminate in ragione dell’ordine cronologico di presentazione, secondo le priorità indicate con verifica dei requisiti presso l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali. All’erogazione dell’indennità provvede Sport e Salute spa entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previa approvazione della stessa, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN