L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile scorso, ha ribadito i limiti di applicabilità del credito d’imposta per negozi e botteghe: spetta esclusivamente ai conduttori di immobili di categoria C1, che abbiano sostenuto realmente la spesa dell’affitto, la cui attività rientri tra quelle sospese dal Decreto dell’11 marzo 2020.
Come noto, l’art. 65 del DL n. 8/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, affittuari di immobili di categoria C1, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Nei giorni immediatamente successivi al 17 marzo, data la genericità della norma che parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo”, erano in molti a sostenere che anche il conduttore moroso per la mensilità potesse usufruire del credito suddetto. Questo nonostante la relazione tecnica al decreto parlasse chiaramente di credito d’imposta spettante “sulle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili di categoria C1 per i quali in tale mese risulta sospesa l’attività”. La Circolare n.8 /E del 3 aprile toglie ogni dubbio: “Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
Pertanto ci si domanda: ma se il conduttore paga il canone di marzo nel mese di aprile, può rientrare nell’agevolazione? Si ritiene di sì, in quanto il requisito del “pagamento del canone” (criterio di cassa) ribadito dalla circolare risulta rispettato anche qualora l’imprenditore lo paghi tardivamente. Considerato poi che il codice tributo “6914”, necessario per l’utilizzo in compensazione del credito, è stato già reso pubblico con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, si ritiene che l’imprenditore che paga il canone di marzo nei primi giorni di aprile possa utilizzare tale credito già a partire dai versamenti del 16 aprile 2020.
Altro concetto ribadito dalla Circolare è la categoria catastale: gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Sono pertanto esclusi da tale agevolazione tutti gli esercenti attività d’impresa conduttori di immobili di categoria differente, come ad esempio le categorie C3 o D8.
È evidente che la norma debba essere in qualche modo migliorata, ampliando la categoria di soggetti che possono usufruirne. Si ritiene che i contribuenti attualmente esclusi dalla norma ingiustamente siano i seguenti:
- Professionisti titolari di contratti di locazione di categoria A/10 e imprenditori titolari di contratti di locazione di categoria C3 o D8: a loro non spetta alcuna agevolazione, nonostante stiano patendo al pari degli altri i danni dell’emergenza COVID-19;
- Imprenditori che conducono la propria attività con contratto d’affitto di ramo d’azienda: anche a loro non spetta alcuna agevolazione. Infatti, nelle risposte alle FAQ, il Ministero ha affermato che “sono esclusi dalla norma i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi”.
- Imprenditori la cui attività non risulta tra quelle sospese dal decreto: a loro non spetta alcun credito d’imposta. Tuttavia, con ogni probabilità, queste attività hanno subito un forte calo del fatturato nel mese di marzo e considerare tali esercenti come dei “privilegiati” non meritevoli di un aiuto del Governo potrebbe risultare un errore.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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