A seguito delle misure adottate dal Governo atte ad arginare il diffondersi del Covid-19, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e la cassa in deroga. Tuttavia, nei casi in cui non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, i lavoratori coinvolti, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS, si potrebbero trovare in una situazione di difficoltà di carattere finanziario.
Per questo, il 30 marzo 2020 è stata firmata la Convenzione n. 18/2020 in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito.
Già il 15 aprile 2009 era stata sottoscritta la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, valida fino al 31 dicembre 2019, fornendo un importante strumento di sostegno a famiglie e imprese. L’ABI promuove, presso i propri Associati, l’impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori sospesi in CIG, anche in deroga, in attesa che l’Inps liquidi loro le somme previste. Proseguendo, così, ulteriormente l’applicazione della precedente Convenzione, ed integrata nelle finalità sopra indicate.
In relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, rispetto alla precedente Convenzione, in definitiva è necessario estendere la portata della Convenzione anche alla cassa integrazione ordinaria ed alla cassa integrazione in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (artt. da 19 a 22, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.
La Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa ed ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale (con effetto solutorio del debito maturato) e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori di cooperative, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi. Ne risultano beneficiari i dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
È prevista l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si andranno ad individuare le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Sarà predisposta la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.
Per poter fruire dell’anticipazione i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche che aderiranno alla Convenzione, corredata dalla relativa documentazione (i facsimili sono allegati alla Convenzione), nonché secondo le procedure telematiche in uso presso l’Istituto bancario al quale si intende rivolgersi.
Relativamente all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle banche di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Regioni e Province Autonome hanno ruolo fondamentale nel contribuire l’accesso all’anticipazione.
L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
Nei casi della anticipazione da parte della banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, (salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti “fondi di garanzia”) comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato e, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.
Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando, così, che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.
Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.
Fanno parte della presente Convenzione tre allegati, rispettivamente per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario ex Covid-19, per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19, per le richieste di anticipazione dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga per altre causali.
Francesco Geria – Labrotre Studio Associato