È noto che sulla retribuzione di un lavoratore dipendente grava una percentuale di contributi (generalmente pari al 33%), di cui una parte (generalmente pari al 9,19%) è a suo carico. Pertanto, tra le altre somme, la busta paga del lavoratore contiene l’importo dei contributi da lui sostenuti, che quindi diminuiscono l’importo totale ricevuto dal datore di lavoro.
Di contro, quest’ultimo, avendo proceduto al prelievo dei contributi INPS dalla busta paga dei dipendenti, sarà obbligato al puntuale riversamento a favore del predetto Ente.
Per questo motivo, il mancato pagamento di tali somme da parte del datore di lavoro comporta l’aggravio di sanzioni di tipo amministrativo e, in alcuni casi, anche penale.
Ecco perché, all’indomani dell’annunciato rinvio del pagamento dei contributi previdenziali contenuto nel D.L. n. 9/2020, alcuni espressero forte perplessità al rinvio tout court di tutta la somma, segnalando che la quota trattenuta al lavoratore all’atto della retribuzione di febbraio dovesse essere versata.
Ma, nella convulsione di quei giorni, non tutti fecero attenzione a quegli interventi.
Sul punto però intervenne l’INPS con la Circolare n. 37 del 12.3.2020.
Essa innanzitutto precisava chi fossero i soggetti interessati dalla sospensione contributiva, trattandosi di quelli precisati negli artt. 5 e 8 del D.L. n. 9/2020 e cioè tutti quelli residenti nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e quelli ricompresi nell’estensione portata dall’art.8 del D.L. n. 9/2020 (imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, e tour operator).
Nella predetta Circolare 37, l’INPS affermò che la sospensione del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro operava anche per i contributi a carico dei lavoratori, ma nel caso in cui essi avessero operato la trattenuta della quota a carico dei lavoratori, erano obbligati a versarla alle ordinarie scadenze.
Ma il susseguirsi di provvedimenti normativi mise tutto al suo posto.
Infatti, dopo pochi giorni, fu emanato il D.L. 17.3.2020 n. 18 che trattò nuovamente il tema all’art.61 c.2. Esso estese l’applicazione delle sospensioni già accordate alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, a una serie molto estesa di altre imprese (ristorazione, palestre, sale da ballo, parchi divertimento, scuole, ecc).
Ancora, altri soggetti furono ricompresi nella sospensione dal versamento dei contributi previdenziali (art. 62 c. 2) e precisamente tutti quelli con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020.
A seguito di queste novità, l’INPS intervenne nuovamente con la risolutiva Circolare n.52 del 9.4.2020.
Sulla base della nota prot. 2839 del 20.3.2020 emanata dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, tenuto conto dell’aggravamento della situazione epidemiologica e di altre considerazioni, il parere espresso nella precedente Circolare n. 37 venne rivisto affermando che la sospensione contributiva opera anche per i contributi trattenuti ai lavoratori.
Quindi, con questa pronuncia, per tutti i contribuenti elencati nel presente articolo (art. 5 facenti parte dell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 e art. 8 del D.L. n. 90-2020 – artt. 61 c. 2 e 62 c.2 D.L. n. 18-2020), la sospensione dei pagamenti ordinariamente fissati per il 16.3.2020, opera anche per i contributi trattenuti ai lavoratori dipendenti e tranquillizza tutti su un aspetto piuttosto delicato.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo